Actio negatoria non riproposta in appello resta coperta da giudicato (Cass. civ. Sez. II n. 21854 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle del giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione, ai sensi dell’art. 394, terzo comma, cod. proc. civ.. La parte che in primo grado abbia visto respingere l’actio negatoria servitutis deve impugnare specificamente quel capo della sentenza: la sola richiesta di riforma del capo che ha accolto la riconvenzionale avversaria di usucapione della medesima servitù non vale a riproporre la domanda negatoria. Il rigetto dell’azione, non impugnato, resta coperto da giudicato quanto ai titoli costitutivi della servitù non devoluti al giudice di appello, malgrado la riforma parziale della sentenza di primo grado e l’effetto espansivo di cui all’art. 336, primo comma, cod. civ..
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fondo attraversato da una strada sterrata, convenivano in giudizio i titolari dei fondi vicini per far accertare l’inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio sulla strada. I convenuti resistevano e, in via riconvenzionale, chiedevano la costituzione coattiva della servitù per fondi interclusi e, in subordine, l’accertamento dell’acquisto per usucapione ventennale.
Il Tribunale rigettava la domanda degli attori e accoglieva la riconvenzionale subordinata di usucapione. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello ex art. 348-bis cod. proc. civ.; la Cassazione, con una prima ordinanza, accoglieva il motivo sul difetto del requisito dell’apparenza della servitù e rinviava. In sede di rinvio la Corte d’Appello dichiarava inammissibile la domanda ex art. 949 cod. civ. avanzata per la prima volta in quella fase, respingeva la riconvenzionale di usucapione e compensava integralmente le spese. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: i ricorrenti sostengono di aver implicitamente riproposto l’actio negatoria chiedendo, in appello, il rigetto della riconvenzionale di usucapione, per connessione di petitum e causa petendi. Il motivo è infondato.
La Corte ricorda che la domanda negatoria era stata esercitata in primo grado prima delle riconvenzionali avversarie, e non era stata riproposta nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado. Il giudice di rinvio, quindi, si è attenuto all’art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., non potendo eccedere i limiti di quanto devoluto al giudice di appello con l’originario atto di impugnazione; nella specie la sentenza cassata era quella di primo grado, per l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis cod. proc. civ.
La Corte distingue i poteri del giudice di rinvio a seconda che la cassazione abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per vizi di motivazione o per entrambe le ragioni, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3150 del 2024, Cass. n. 17240 del 2023, Cass. n. 6097 del 2022, Cass. n. 448 del 2020). Nel primo caso il giudice di rinvio deve solo uniformarsi al principio di diritto, senza modificare l’accertamento dei fatti già acquisiti: era il caso dell’ordinanza di rinvio, che aveva ritenuto violato l’art. 1061, secondo comma, cod. civ. sull’apparenza della servitù.
Ne deriva che la richiesta di riforma parziale del capo che aveva accolto la riconvenzionale di usucapione non implicava la riproposizione dell’azione ex art. 949 cod. civ. per i titoli costitutivi (titolo negoziale, destinazione del padre di famiglia) non devoluti con i motivi di appello: occorreva uno specifico motivo di impugnazione sul capo autonomo di rigetto. Quanto all’effetto espansivo dell’art. 336, primo comma, cod. civ., la Corte ammette che il rigetto della riconvenzionale ha travolto il capo dipendente relativo all’usucapione, ma osserva che il giudicato di rigetto dell’azione negatoria è rimasto fermo per gli altri titoli costitutivi.
Il secondo motivo, sull’art. 91 cod. proc. civ. e sulle spese, è assorbito per la reiezione del primo: la compensazione per soccombenza reciproca resta corretta. I ricorrenti sono condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.