Legittimazione delle associazioni di categoria e rito appalti nell’affidamento del servizio idrico (C.G.A.R.S. n. 237 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le associazioni rappresentative di interessi collettivi sono legittimate ad agire nel processo amministrativo solo quando deducono un interesse diffuso e adespota, omogeneo alla categoria e non suscettibile di appropriazione individuale. Non sussiste tale legittimazione quando la censura investe un interesse legittimo individuale, autonomamente azionabile da ciascuna impresa, ovvero quando l’ente esponenziale non dimostri che tra gli associati vi siano operatori abilitati all’esecuzione delle prestazioni contestate, in tal modo affiancandosi a posizioni individuali in violazione del divieto di sostituzione processuale di cui all’art. 81 c.p.c. Il rito speciale di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a. si applica anche agli atti di aggiornamento della convenzione di gestione di un servizio pubblico, in quanto atti inerenti alla procedura di affidamento, con conseguente dimidiazione del termine di notificazione e decorrenza dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’affidamento del servizio idrico integrato della provincia di Catania, originariamente disposto nel 2004 da un consorzio d’ambito a una società mista a prevalente capitale pubblico, costituita con socio privato scelto mediante gara a doppio oggetto. Il raggruppamento aggiudicatario, poi divenuto la società Hydro Catania S.p.A., offriva l’esecuzione diretta dei lavori per un importo di 810 milioni di euro, pari al 62,3% degli interventi previsti.

Dopo un lungo contenzioso, con due pronunce del 2021 il giudice amministrativo siciliano aveva salvaguardato la validità della convenzione di gestione del 2005 e affidato alle parti il compito di adeguarla alle sopravvenienze. Nel 2024 un commissario ad acta nominato dal Presidente della Regione approvava l’aggiornamento della convenzione. L’associazione di categoria dei costruttori impugnava tali atti davanti al TAR, che accoglieva il ricorso. Contro la sentenza proponevano appello la società affidataria, la gestrice del servizio e l’assemblea territoriale idrica, con appelli incidentali delle amministrazioni regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei tre appelli, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., essendo stati proposti contro la medesima sentenza. Quanto al rito, ha ritenuto applicabile quello speciale in materia di contratti pubblici, perché l’oggetto del giudizio è un atto inerente alla procedura di affidamento del servizio, riconducibile agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a. La dimidiazione dei termini seguita dal giudice di primo grado non ha quindi leso il diritto di difesa.

Gli appelli incidentali delle amministrazioni regionali sono stati dichiarati inammissibili per omessa notifica alle controparti e per tardività rispetto al termine di 30 giorni decorrente dalla notifica dell’appello principale. Il Collegio ha poi accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione e del Comune, osservando che il commissario ad acta nominato in via sostitutiva opera come organo dell’ente presso cui è destinato a operare, e non della Regione che lo ha nominato: gli atti sono dunque imputabili all’assemblea territoriale idrica, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

Nel merito, la Corte ha rilevato il difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente. La contestazione dell’affidamento diretto di lavori pubblici può essere proposta da ciascuna impresa del settore potenzialmente interessata: si configura dunque un interesse legittimo individuale, e non un interesse diffuso tutelabile dall’ente esponenziale secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 6/2020 e dell’Adunanza Plenaria n. 9/2015. L’associazione non ha dimostrato che tra gli iscritti vi fossero imprese abilitate all’esecuzione delle opere contestate, né che la conflittualità interna alla categoria non inficiasse la rappresentatività dell’azione.

Quanto all’atto di aggiornamento della convenzione, il Collegio ha escluso profili di illegittimità. Il nuovo montante dei lavori, pari a oltre 1,39 miliardi di euro, deriva dall’attualizzazione dell’originaria offerta secondo le medesime percentuali e il nuovo piano d’ambito, in adempimento di quanto statuito dal giudice dell’ottemperanza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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