Autotutela oltre il termine e dichiarazione non veritiera del beneficiario (Cons. Stato n. 6619 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La non veritiera prospettazione, da parte del privato, delle circostanze poste a fondamento di un provvedimento a lui favorevole esclude la configurabilità di un affidamento legittimo, con la conseguenza che l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata assume rilievo in re ipsa. Il superamento del limite temporale di dodici mesi per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, è pertanto ammissibile quando il beneficiario abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti. Rileva, in tale valutazione, l’effettivo contributo del beneficiario al rilascio dell’atto illegittimo. Dalla legittimità dell’autotutela discende la legittimità del successivo diniego e, per l’effetto, la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del provvedimento di annullamento.

Il Fatto

Un soggetto ha impugnato la sentenza con cui il TAR Puglia ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso avverso la determinazione dirigenziale con cui l’ARCA Capitanata ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, una precedente determina del 2016 che aveva autorizzato l’ampliamento del nucleo familiare dell’originaria assegnataria in suo favore.

L’istanza di ampliamento si fondava sull’asserita qualità di figlio dell’assegnataria; l’ente ha poi accertato che si tratta del nipote. A seguito delle istanze di subentro nell’alloggio popolare, l’ARCA ha avviato il procedimento di autotutela e ha adottato il conseguente diniego. Il ricorrente è quindi approdato al giudice amministrativo, contestando sia la declaratoria di improcedibilità sia i presupposti dell’annullamento in autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Cons. Stato ha affrontato il nodo centrale della legittima attivazione del potere di autotutela a quasi otto anni di distanza dalla determina del 2016. Non è contestata la non veridicità della dichiarazione circa il rapporto di parentela, che il ricorrente non disconosce. Rileva invece la pretesa lesione dell’affidamento, che sarebbe maturato per effetto del decorso del tempo e della conoscenza, da parte dell’ente, della reale situazione familiare almeno dal 2018.

La Sezione ha richiamato i principi dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, secondo cui la prospettazione non veritiera delle circostanze poste a fondamento dell’atto favorevole non consente di configurare un affidamento legittimo, rendendo l’interesse pubblico al ripristino della legalità prevalente in re ipsa. Il superamento del limite temporale è ammissibile quando il privato abbia rappresentato uno stato diverso da quello reale, anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 3224 del 2023.

Il Collegio ha valorizzato la c.d. clausola di rimproverabilità: nell’esercizio dell’autotutela assume rilievo l’effettivo contributo del beneficiario al rilascio dell’atto illegittimo, anche se non accertato in sede penale ma ragionevolmente desumibile dal concreto svolgersi della vicenda, secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 4687 del 2022. Tale compartecipazione comprime fino ad annullarla l’aspirazione al mantenimento di un assetto di interessi di carattere egoistico.

La disciplina dei limiti temporali all’autotutela protegge un affidamento che, nel caso concreto, non è meritevole di tutela, perché riposto su un provvedimento viziato da un errore facilmente riconoscibile per la parte interessata, causato da una dichiarazione non veritiera sul rapporto di parentela.

Accertata la legittimità dell’autotutela, ne discende la legittimità del diniego di subentro e, per l’effetto, la sopravvenuta mancanza di interesse all’impugnazione del provvedimento di annullamento, poiché il subentro è ammesso dalla legge regionale solo entro il primo grado di parentela. Gli ulteriori motivi, riguardanti i vizi derivati e il difetto di proporzionalità, sono stati respinti per l’inesistenza di un affidamento tutelabile. L’appello è stato quindi respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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