Giurisdizione amministrativa sul nulla osta alla nuova patente dopo revoca (Cons. Stato n. 2858 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego prefettizio di nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida dopo la revoca ex art. 120, comma 3, cod. strada costituisce esercizio di potere autoritativo e incide su una posizione di interesse legittimo, con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa. La natura vincolata dell’atto non radica la giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’art. 7 cod. proc. amm. non distingue tra attività discrezionale e attività vincolata. L’integrazione apportata dalla legge n. 177/2024 all’art. 120, comma 3, cod. strada aggiunge presupposti alla valutazione prefettizia, senza ridurla ad accertamento meramente vincolato in favore del privato. La previsione dilatoria del triennio non ha natura sanzionatoria, ma è funzionale alla verifica della idoneità morale, rimessa alla prudente valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Con provvedimento dell’8 settembre 2016 la Prefettura revocava la patente di guida all’odierno appellante, ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. strada, per difetto dei requisiti morali, a seguito di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Trascorsi otto anni, l’interessato presentava istanza di nulla osta per una nuova patente; l’Amministrazione gli notificava nuovamente il decreto di revoca del 2016.

Il TAR Campania, in sede cautelare, ordinava all’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza con atto motivato. La Prefettura negava il nulla osta, rilevando la carenza della riabilitazione penale. Il ricorrente impugnava con motivi aggiunti. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo e declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario, qualificando la posizione come diritto soggettivo. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 7 cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l’esercizio del potere, senza distinguere tra provvedimenti discrezionali e vincolati. L’assunto per cui un atto vincolato inciderebbe su posizioni di diritto soggettivo si fonda su un postulato privo di fondamento, come chiarito dalla Corte cost. n. 127/1998.

Richiamando le storiche sentenze Corte cost. n. 204/2004 e n. 191/2006 e la decisione CGARS n. 663/2024, la Corte ribadisce che la linea di demarcazione della giurisdizione è segnata dall’esercizio del potere: difetta solo quando l’Amministrazione agisce in posizione paritaria o pone in essere attività materiale. Nel caso del nulla osta alla patente, il potere sussiste.

La Sezione distingue nettamente chi chiede la patente per la prima volta da chi la richiede dopo la revoca. Sulla scorta di Corte cost. n. 22/2018 e n. 24/2020, e di CGARS n. 811/2020, la valutazione prefettizia sul venir meno dei requisiti morali e sul loro riacquisto si colloca sul piano discrezionale. Il Prefetto accerta i presupposti, ma pondera l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione con il bene della vita aspirato dal privato, incluse le esigenze lavorative e di salute, secondo il principio di Corte cost. n. 99/2020 e di Cons. Stato n. 8439/2022.

Quanto alla legge n. 177/2024, che ha aggiunto il capoverso “in ogni caso… non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”, la Corte ritiene la novella applicabile, perché il provvedimento impugnato è stato emanato dopo la sua entrata in vigore, in forza del principio del tempus regit actum (Cons. Stato n. 5260/2020). L’aggiunta introduce presupposti ulteriori, ma non azzera le differenze tra abilitazione iniziale e successiva alla revoca, né riduce la valutazione a un mero accertamento vincolato.

Sulla base del criterio del petitum sostanziale (Cass. Sez. Un. n. 20350/2018), quando si contesta il cattivo uso del potere si fa valere un interesse legittimo. L’appello è accolto nei limiti della giurisdizione; la sentenza è annullata con rinvio al TAR ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm. e le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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