Legittimazione del fallito all’impugnazione e specificità dell’appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 14579 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il fallito, cui sia stato notificato l’atto impositivo in relazione a presupposti del rapporto tributario formatisi prima della dichiarazione di fallimento, può impugnare l’atto in via straordinaria ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione con un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e dalla volontà che l’abbiano determinato. L’insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Nel processo tributario, il principio devolutivo pieno che caratterizza l’appello, a differenza del giudizio di cassazione, comporta che l’atto di appello che riproponga tutti i motivi di censura sollevati in primo grado e muova critiche, sia pur generiche, alla sentenza impugnata possieda effettiva consistenza devolutiva, idonea a far sorgere il dovere decisorio del giudice; l’indicazione del petitum non esige formule sacramentali quando i motivi si concludano con la richiesta di censura delle singole doglianze.
Il Fatto
La società, attiva nella mediazione immobiliare, era sottoposta a verifica fiscale per l’anno 2008, all’esito della quale veniva notificato un avviso di accertamento con ripresa a fini Iva e applicazione di sanzioni. L’Amministrazione finanziaria contestava due operazioni immobiliari, ritenendo la società un mero schermo interposto per l’intestazione formale delle compravendite, con conseguente disconoscimento del credito Iva e indebita compensazione.
La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. Proposto appello, interveniva nelle more il fallimento della società, con dichiarazione di interruzione del processo; l’ex legale rappresentante riassumeva il giudizio e la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello per carenza di motivi specifici e di petitum. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione, dapprima rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla legittimazione straordinaria del fallito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la posizione del ricorrente “in proprio”. Questi, quale persona fisica, era estraneo ai giudizi di merito e la società fallita continuava a esistere, sicché difettano legittimazione e interesse ad adire la Suprema Corte in aggiunta alla medesima. Il ricorso proposto in tale qualità è pertanto inammissibile, con spese compensate e obbligo di versare il doppio contributo unificato.
Quanto al ricorso proposto quale ex legale rappresentante della società fallita, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 11287 del 2023: il fallito può impugnare l’atto impositivo se il curatore sia rimasto inerte, con comportamento oggettivo di pura inerzia, e il difetto di inerzia determina incapacità processuale rilevabile anche d’ufficio.
Nel caso concreto il curatore non si era attivato per la riassunzione, alla quale aveva invece provveduto direttamente la fallita in persona dell’ex legale rappresentante. Tale riassunzione è legittima e radica l’interesse della fallita a proporre il ricorso, con conseguente disattesa dell’eccezione di inammissibilità dell’Agenzia. Non osta la definitività di una pronuncia di merito resa in altro giudizio tra le stesse parti, che, siccome emessa meramente in rito, è inidonea a dispiegare effetti al di fuori del processo in cui fu resa.
Nel merito, la Corte accoglie l’unico motivo, che denuncia violazione dell’art. 53, comma 1, d.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia. La stessa sentenza impugnata riconosce che l’atto di appello riproponeva tutti i motivi di censura già sollevati in primo grado e muoveva critiche, sia pur generiche, alla sentenza.
Tale rilievo è sufficiente, alla luce del principio devolutivo pieno che connota l’appello tributario — a differenza del giudizio di cassazione (Cass. n. 125 del 2017) —, a determinare un’effettiva consistenza devolutiva dell’atto, idonea a far insorgere il preciso e ineludibile dovere decisorio del giudice. Inoltre il contribuente, mediante integrale riproduzione dell’atto a fini di autosufficienza, ha allegato che la richiesta di riedizione del merito era motivata dall’inadeguata valutazione delle singole doglianze. Non corrisponde alla lettera dell’appello neppure l’affermazione circa l’assenza di petitum, poiché tutti i motivi si concludono con l’osservazione della loro censurabilità. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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