Ricorso inammissibile se non si confronta con la prima ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14580 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non investe la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il giudizio di legittimità è a critica vincolata e la censura priva di confronto con la ragione principale del rigetto non consente l’esame del motivo. Il principio di non contestazione non opera in relazione alle carenze assertive della parte sui fatti costitutivi della domanda, gravando sul convenuto il solo onere di contestare i fatti allegati e non quelli neppure dedotti. Resta fermo che l’art. 366 c.p.c. impone a pena di inammissibilità la specificità e l’individuazione delle questioni sollevate.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto davanti al giudice del lavoro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria, deducendo di aver lavorato alle dipendenze dell’ufficio del Commissario delegato all’emergenza ambientale nel settore dei rifiuti urbani e chiedendo il riconoscimento dell’incentivo ex art. 18, legge n. 109/1994, in via subordinata agendo ex art. 2041 c.c.
Il Tribunale aveva deciso in primo grado; la Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo parzialmente l’appello principale e totalmente quello incidentale della Presidenza, aveva escluso la legittimazione passiva di quest’ultima e ritenuto infondata la domanda verso la Regione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, i quali devono possedere i caratteri della tassatività e della specificità. Il vizio denunciato deve rientrare nelle categorie logiche dell’art. 360 c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile la critica generica formulata sotto una molteplicità di profili confusi e non collegabili ad alcuna fattispecie di vizio.
Nel caso di specie la formulazione del ricorso non consente di cogliere con chiarezza le doglianze, né di individuare le questioni sollevate. La rubrica del motivo omette persino di indicare le norme asseritamente violate e le censure oscillano disorganicamente tra error in iudicando ed error in procedendo, senza riprodurre il tenore letterale degli atti di causa né operare la loro localizzazione, in violazione del principio di specificità dell’art. 366 c.p.c.
Un’ulteriore e autonoma ragione di inammissibilità è data dal mancato confronto con la prima ratio decidendi della decisione impugnata. La Corte territoriale aveva disatteso la domanda rilevando che il ricorrente non aveva né allegato né provato la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso ad opera della contrattazione collettiva, né l’adozione degli atti regolamentari per l’erogazione del compenso previsto dall’art. 18, legge n. 109/1994.
Il ricorrente non investe adeguatamente tale ragione, limitandosi a invocare l’applicabilità del principio di non contestazione senza considerare che esso non può operare riguardo alle carenze assertive sui fatti costitutivi della domanda: grava sul convenuto contestare i soli fatti allegati e non quelli neppure dedotti.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità liquidate in dispositivo. Nessuna statuizione è adottata verso la Regione, rimasta intimata. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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