Legittimazione del non proprietario ad impugnare il sequestro e interesse alla restituzione (Cass. pen. Sez. III n. 41521 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre richiesta di riesame o ricorso per cassazione solo se vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. La qualità pubblica dell’area, non contestata dal ricorrente, esclude in radice ogni possibilità di agire per la finale restituzione di quanto in sequestro, rendendo il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Catanzaro disponeva il sequestro preventivo di un’area demaniale sita nel comune di Montepaone, confinante con il fabbricato di proprietà della ricorrente, indagata per il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. (occupazione arbitraria di beni del demanio marittimo). L’area, delimitata da recinzione in muratura, era considerata oggetto di occupazione illegittima, essendo stata annessa dal proprietario del fabbricato come pertinenza, con impedimento all’uso pubblico. Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro, e la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che la ricorrente non contestava l’estraneità dell’area alla propria proprietà, ma si concentrava sulla distinzione tra carattere pubblico e carattere più specificamente marittimo del bene, senza disconoscerne comunque la qualità pubblica. Tale circostanza, ha osservato la Corte, è dirimente: il carattere pubblico dell’area esclude in radice la possibilità di agire in sede di impugnazione per ottenere la restituzione di quanto in sequestro, poiché il bene non potrebbe comunque essere restituito al privato.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui la legittimazione ad impugnare il provvedimento che dispone una misura cautelare reale, o che ne conferma l’applicazione, sussiste solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, da individuare nell’interesse alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019, Rv. 277753-04; Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Rv. 270132-01). Nel caso di specie, la ricorrente, non essendo titolare del bene e non potendo aspirare alla sua restituzione, difettava di tale interesse.
La Corte ha infine escluso che potesse soccorrere la recente decisione delle Sezioni Unite (udienza del 25 settembre 2025, ric. Calvarese), secondo cui la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Nel caso in esame, nessuna deduzione in tal senso era stata formulata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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