Soccorso istruttorio non consente di azzerare una voce dell’offerta economica (TAR Veneto n. 522 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sull’offerta tecnica e su quella economica, ma non autorizza alcuna modifica del loro contenuto. Il chiarimento è ammissibile solo se costituisce precisazione interpretativa di un contenuto già espresso, restando precluso quando introduce una diversa configurazione dell’impegno negoziale. È quindi illegittima l’aggiudicazione che si fondi sull’azzeramento postumo del prezzo unitario di una voce dell’offerta economica, disposto su iniziativa del concorrente mediante la riqualificazione della voce stessa come “in sconto merce”: si tratta di una modifica sostanziale, non di un errore materiale emendabile, poiché la correzione non è desumibile con immediatezza dal solo documento dell’offerta, ma presuppone una diversa volontà negoziale. Un simile intervento viola il divieto di modificazione postuma dell’offerta e il principio di parità di trattamento tra i concorrenti.
Il Fatto
Un’Azienda sanitaria ha indetto una procedura aperta, suddivisa in più lotti, per la fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La controversia riguarda un solo lotto, avente ad oggetto un set per pompa di infusione artroscopica in noleggio. Alla gara hanno partecipato, tra gli altri, la società poi aggiudicataria e la ricorrente, collocatesi rispettivamente al primo e al secondo posto della graduatoria, con uno scarto di pochi punti.
In sede di apertura delle offerte economiche la Commissione ha rilevato che, nell’allegato recante il modello di offerta economica, la aggiudicataria aveva valorizzato due distinte voci afferenti al set, indicando per ciascuna lo stesso prezzo unitario e il medesimo importo triennale, con una somma aritmetica pari al doppio dell’importo complessivo inserito in piattaforma. Attivato il soccorso istruttorio, la concorrente ha sostenuto che si trattava di un mero errore materiale e ha chiesto di considerare azzerata una delle due voci, qualificandola come prestazione gratuita. La Commissione ha ritenuto esaustivi i chiarimenti e ha disposto l’aggiudicazione. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, ottenendo dapprima l’accoglimento della domanda cautelare e poi la decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla portata dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta e su ogni allegato, ma stabilisce che i chiarimenti resi dall’operatore non possono modificarne il contenuto. Il soccorso procedimentale, osserva il Tribunale, è funzionale soltanto a consentire l’esatta acquisizione dell’offerta e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superando eventuali ambiguità, a condizione di pervenire a esiti certi sulla portata dell’impegno assunto.
Ne deriva che il chiarimento è ammissibile solo se si traduce in una precisazione interpretativa di quanto già espresso: è precluso, invece, quando introduce una diversa configurazione economica dell’impegno, incidendo sugli elementi essenziali dell’offerta. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 7870 del 2023, che ancora il divieto di integrazione o modificazione postuma dei contenuti dell’offerta alla tutela della par condicio.
Applicando tali principi, il Collegio esclude che nella specie si sia trattato di chiarimenti. L’aggiudicataria aveva indicato per entrambe le voci lo stesso prezzo unitario, sviluppato in modo coerente nei corrispondenti importi annuale e triennale. Non si tratta di un refuso grafico isolato, ma di una reiterata indicazione del prezzo su ciascuna riga, idonea a manifestare una chiara volontà negoziale. L’azzeramento di una delle voci, con riduzione del prezzo unitario da un valore positivo a zero, non illustra il contenuto dell’offerta: lo trasforma, incidendo sull’assetto economico dell’impegno e conducendo a un risultato diverso da quello accettato dall’Amministrazione.
Il Tribunale esclude altresì che sia configurabile un errore materiale riconoscibile con immediatezza. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4407 del 2025, ricorda che l’errore è materiale solo se sussistono elementi univoci per ricondurlo a un vizio di trascrizione o compilazione, rilevabile dal solo documento recante l’errore e non da elementi esterni o collaterali. Nella specie manca il presupposto dell’errore manifesto: l’offerta non presenta incongruenze interne alle singole voci, ciascuna recando un prezzo unitario espresso e un importo triennale coerentemente calcolato. La circostanza che l’importo complessivo inserito in piattaforma coincidesse con una sola delle voci non supera la chiarezza delle singole determinazioni di prezzo, tanto più che il Disciplinare prevedeva espressamente l’ipotesi di discordanza, con sanzione espulsiva in caso di offerta equivoca e non certa. Il Collegio richiama infine il principio di autoresponsabilità del concorrente (Cons. Stato, Sez. V, n. 7798 del 2024), tenuto a un onere di diligenza superiore alla media.
Il primo motivo è dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno ammesso l’offerta e disposto l’aggiudicazione. Assorbite le ulteriori doglianze, non occorre provvedere sull’inefficacia del contratto, non stipulato, né sulla domanda risarcitoria. L’Azienda è condannata ad aggiudicare la gara alla seconda classificata, salvo il positivo esito della verifica dei requisiti.
Nota della Redazione
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