Responsabile della contaminazione individuato per presunzioni e onere della prova liberatoria (TAR Lombardia n. 1042 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati, l’individuazione del soggetto responsabile ex art. 245, comma 2, d.Lgs. n. 152/2006 può fondarsi anche su presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2727 cod. civ., purché l’Amministrazione offra un quadro indiziario sufficiente a dimostrare l’ascrivibilità dell’inquinamento. Una volta assolto tale onere, grava sul soggetto individuato l’onere della prova liberatoria: non è sufficiente prospettare genericamente il dubbio di una responsabilità di terzi o di un’incidenza di eventi esterni, ma occorre provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore causale alternativo. Le valutazioni tecnico-scientifiche dell’autorità preposta sono ampiamente discrezionali e sindacabili, in sede di legittimità, solo per risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori.

Il Fatto

I ricorrenti, ex soci di una società di abbigliamento cancellata dal registro delle imprese, impugnano il provvedimento con cui la Provincia, ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.Lgs. n. 152/2006, li ha individuati quali responsabili della contaminazione da solventi clorurati delle acque sotterranee del sito già sede della loro attività. Nel 2023 era emerso che nello stabile era presente un locale “lavanderia” con macchina lavasecco, dismessa nell’aprile 1987.

I ricorrenti lamentano la tardiva attivazione del procedimento di identificazione, il mancato coinvolgimento nella fase di caratterizzazione e bonifica, il difetto di istruttoria e la mancata considerazione della tesi di una contaminazione esterna, invocando il principio del “chi inquina paga”. Resistono la Provincia e la controinteressata acquirente del complesso immobiliare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla scansione temporale del procedimento. La comunicazione di cui all’art. 245, comma 2, d.Lgs. n. 152/2006 è stata inoltrata nel giugno 2020, non nel settembre 2018 come dedotto, e solo dopo che la stessa società acquirente aveva informato i ricorrenti del rinvenimento. L’avvio del procedimento di individuazione del responsabile, nel luglio 2023, non può dunque dirsi tardivo: esso è tempestivo rispetto alla conoscenza dell’attività di lavasecco, di cui l’Amministrazione è stata messa a parte solo in quel frangente.

Quanto alle garanzie partecipative, il TAR osserva che le tutele del soggetto ritenuto responsabile si concretano nel momento in cui lo stesso viene individuato con l’avvio del procedimento finale. Nella fase antecedente, dedicata alla caratterizzazione, il legislatore consente al soggetto non responsabile di occuparsi delle indagini senza che possa predicarsi un necessario coinvolgimento del responsabile. I ricorrenti, peraltro, erano consapevoli del procedimento in corso e avrebbero potuto intervenire volontariamente.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro indiziario valorizzato dalla Provincia. Gli esiti dei piezometri interni hanno evidenziato superamenti costanti delle CSC, fino a tre ordini di grandezza oltre il limite, mentre quelli esterni a monte hanno restituito solo sporadici e limitati superamenti. La concentrazione più elevata è stata riscontrata nel piezometro centrale, in prossimità della lavanderia interrata che ospitava il macchinario lavasecco, utilizzatore di solventi clorurati. Tale conclusione, coerente con l’andamento della falda da monte a valle, è stata ritenuta conforme al canone del “più probabile che non”.

Il TAR richiama quindi l’orientamento secondo cui, forniti gli elementi indiziari, spetta al soggetto la prova liberatoria: non basta ventilare il dubbio di una responsabilità di terzi, occorrendo indicare lo specifico fattore esterno. Le valutazioni tecniche dell’autorità resistono alle censure nei soli casi di risultati abnormi o illogici. Anche l’eventuale asportazione del macchinario da parte dell’acquirente, essendo collocata prima del rogito definitivo, non escluderebbe una responsabilità in forma omissiva.

Rigettate le ulteriori doglianze sulla pretesa sospensione in attesa del giudizio civile e sulla violazione delle Linee Guida ministeriali del 2023 — non vincolanti e male invocate — il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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