Riparazione ingiusta detenzione, la colpa ostativa è solo oggettiva (Cass. pen. Sez. IV n. 2039 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave che preclude l’indennizzo non si identifica con la colpa penale, rilevando la sola componente oggettiva della condotta. Il giudice della riparazione deve compiere una autonoma valutazione delle risultanze processuali, con giudizio formulato ex ante e secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit: è ostativa la condotta che, per la sua macroscopica negligenza o imprudenza, abbia potuto creare una situazione di prevedibile intervento dell’autorità giudiziaria, anche grazie all’efficienza sinergica dell’altrui errore. La valutazione non può arrestarsi alla relazione sentimentale e alla presenza, non costante, nel luogo della custodia, ma deve investire le circostanze di fatto che caratterizzarono l’intervento della polizia giudiziaria e il comportamento tenuto in quel frangente.
Il Fatto
Una donna era stata sottoposta alla custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari perché gravemente indiziata, insieme al compagno, di concorso nella detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente, già suddiviso in porzioni e destinato alla cessione a terzi. Successivamente era stata assolta con sentenza divenuta irrevocabile.
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 25 gennaio 2024, aveva accolto la domanda di riparazione, escludendo la colpa grave: la frequentazione del compagno non si era tradotta in costante coabitazione nel luogo di custodia dello stupefacente, la donna vi dormiva solo alcuni giorni della settimana e, pur sapendo, aveva più volte cercato di dissuadere il compagno. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi dell’erronea esclusione della condizione ostativa.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte rammenta che, in presenza di una ipotesi di ingiustizia sostanziale, spetta al giudice della riparazione accertare se l’imputato, con condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria circa i presupposti della misura cautelare. La connotazione solidaristica dell’istituto si contempera così con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati.
Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezioni Unite n. 43 del 13.12.1995, Sarnataro e Sezioni Unite n. 34559 del 26.06.2002, De Benedictis: il giudice della riparazione procede a una autonoma valutazione delle risultanze, perché non gli compete stabilire se le condotte integrino reato, ma se si siano poste come fattore condizionante della detenzione. La valutazione è ex ante e reca il parametro delle Sezioni Unite n. 32383 del 27.05.2010, D’Ambrosio: occorre verificare se il quadro indiziario rendesse apparentemente fondate le accuse, pur poi smentite, e se a tale apparenza abbia contribuito il comportamento del ricorrente.
Nel caso concreto l’ordinanza si è soffermata sulla relazione sentimentale, da cui era derivata una presenza frequente ma non costante nel luogo di custodia, senza esaminare le circostanze dell’intervento dei carabinieri né la condotta tenuta in quel frangente. La Corte territoriale ha giustificato il tempo trascorso prima dell’apertura della porta con il timore ingenerato da un’aggressione patita dal compagno, di cui la donna aveva avuto notizia tramite un’amica.
La Corte di legittimità corregge il criterio: la colpa ostativa non è quella penale, ma la sola componente oggettiva, ossia la condotta che, secondo la comune esperienza, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’autorità (richiamate Sez. IV n. 44997 del 19.11.2024, Marino, Sez. IV n. 41209 del 9.07.2024, Terlizzi, Sez. IV n. 37752 del 26.09.2024, Balilla, Sez. IV n. 28243 del 16.12.2021, Cosmo). Il giudizio di prevedibilità, omesso nel provvedimento impugnato, va formulato con criterio oggettivo, non come prevedibilità del singolo agente. L’ordinanza, escludendo la condizione ostativa in ragione del “plausibile timore”, non si è attenuta a tali principi. Essa è pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese.
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Nota della Redazione
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