Occupazione demaniale e decadenza: variazioni sostanziali e poteri ripristinatori (Cass. pen. Sez. IV n. 39937 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni demaniali marittime, qualsiasi variazione, sia sostanziale che non sostanziale ai sensi dell’art. 24 reg. esec. cod. nav., abusivamente attuata dal concessionario, impone alla pubblica amministrazione di attivare i poteri ripristinatori di cui all’art. 54 cod. nav.. Solo in presenza di una variazione sostanziale, quale quella concernente l’estensione della zona concessa, si deve procedere alla declaratoria di decadenza ex art. 47 cod. nav. La concessione suppletiva rilasciata dopo l’abuso non sana la precedente situazione di illiceità, essendo la decadenza un atto dovuto. In sede di riesame, la verifica del fumus commissi delicti non richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma la sola astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato. Gli elementi sopravvenuti alla chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non sono valutabili in sede di legittimità, ma solo con nuova richiesta di revoca o modifica della misura.
Il Fatto
L’indagato, titolare di una concessione demaniale per uno stabilimento balneare, occupava senza titolo un’area adiacente a quella assentita. Dopo un primo sequestro e successivo dissequestro, otteneva una concessione suppletiva per l’area occupata. Il pubblico ministero contestava l’arbitraria occupazione di area demaniale ex artt. 54 e 1161 cod. nav. e richiedeva un nuovo sequestro preventivo, accolto dal Tribunale del riesame in sede di rinvio dopo l’annullamento da parte della Corte di Cassazione. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso, deducendo la legittimità dell’atto concessorio e il difetto di motivazione in ordine al periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio per cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, includendovi i vizi di motivazione radicali che rendano l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza. Rammenta inoltre che la verifica delle condizioni di legittimità della misura non può tradursi in una anticipata decisione sulla responsabilità, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e legale, essendo sufficiente il fumus commissi delicti.
Quanto al merito, la Corte esamina la disciplina dell’art. 24 reg. esec. cod. nav., che prevede la necessità di una preventiva richiesta per qualsiasi variazione dell’estensione della zona concessa, delle opere o delle modalità di esercizio, da autorizzare con atto o licenza suppletiva. Solo per le variazioni che non apportino alterazione sostanziale al complesso della concessione e non comportino modifiche all’estensione della zona demaniale è sufficiente una variazione non sostanziale. La modifica spaziale della zona occupata non può mai considerarsi non sostanziale.
La Corte afferma che l’art. 54 cod. nav. impone l’attivazione dei poteri ripristinatori per qualsiasi variazione abusiva, mentre la declaratoria di decadenza ex art. 47 cod. nav. è riservata alle sole variazioni sostanziali. Nel caso di specie, l’occupazione di una porzione di area demaniale non assentita integra una variazione sostanziale, rendendo doverosa la decadenza e vanificando la successiva concessione suppletiva. Il Tribunale del riesame ha correttamente valutato il fumus, senza che possano riproporsi questioni di merito.
Quanto al periculum in mora, la Corte ritiene congrua la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha evidenziato come la protrazione dell’occupazione illegittima aggravi la lesione al corretto godimento del demanio pubblico. La concessione n. 2/2025 rilasciata in favore del ricorrente costituisce un fatto nuovo, non valutabile in sede di legittimità, ma azionabile solo con una nuova richiesta di revoca o modifica della misura dinanzi al giudice competente.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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