Legittimo impedimento del difensore e poteri di integrazione della motivazione in appello (Cass. pen. Sez. V n. 93 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento integra legittimo impedimento a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., solo se il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità degli impegni, indichi le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nel diverso processo, rappresenti l’assenza di un codifensore e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. La decisione sull’istanza di rinvio esige un bilanciamento tra l’interesse difensivo e quello pubblico all’immediata trattazione del processo. Il giudice d’appello può integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado, poiché la sua assenza non rientra tra i casi tassativi di nullità previsti dall’art. 604 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 22 marzo 2024, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno per il reato di diffamazione aggravata in danno di un magistrato. L’imputato ricorre per cassazione.
Con unico motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179, 678, 666 e 420 ter cod. proc. pen.: il Tribunale, all’udienza del 27 aprile 2023, non avrebbe esaminato l’istanza di legittimo impedimento inviata dal difensore di fiducia via pec, nominando un difensore d’ufficio e proseguendo nel dibattimento. Il ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale, ritenendola non esaustiva, e invoca l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a precise condizioni: prospettazione tempestiva, indicazione delle ragioni che rendono essenziale la funzione nel diverso processo, assenza di altro codifensore e impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 4909 del 2014, Torchio.
La Corte ricorda altresì che la decisione sull’istanza di rinvio richiede un bilanciamento tra l’interesse difensivo e quello pubblico all’immediata trattazione del processo. La priorità temporale è solo un parametro valutativo: anche un impegno assunto successivamente può risultare prevalente rispetto a uno preesistente, come affermato da Sez. III n. 43649 del 2018.
Nel caso concreto la doglianza non si confronta con la motivazione della Corte d’appello. La richiesta di rinvio era priva di documentazione comprovante le circostanze addotte e, dunque, inidonea a consentire al giudice il bilanciamento tra gli interessi in gioco. Il ricorso non indica le ragioni della fallacia di quel ragionamento e si limita a sostenere l’impossibilità che la motivazione del giudice d’appello sostituisca quella non resa dal Tribunale.
Sul punto la Corte richiama il potere del giudice d’appello di integrare la motivazione della sentenza di primo grado. Finanche la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen. per i quali deve essere dichiarata la nullità: il giudice d’appello può provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione, a redigere anche integralmente la motivazione mancante (Sezioni Unite n. 3287 del 2008; Sez. VI n. 58094 del 2017; Sez. VI n. 26075 del 2011; Sez. III n. 9922 del 2009).
Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.