Illegittimità del distacco transnazionale non genuino e onere del ricorrente in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16367 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione del vizio di extrapetizione non consente al ricorrente per cassazione di sollecitare un riesame del materiale probatorio, atteso che il giudice del gravame esercita il potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, nel limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione. È parimenti inammissibile la censura che, formalmente ancorata alla violazione e falsa applicazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione di risultanze fattuali, operazione preclusa al giudice di legittimità. La questione di violazione dell’art. 115 c.p.c. si pone solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, non già per una erronea valutazione del materiale probatorio. In tema di mancata ammissione di mezzi istruttori, il ricorrente ha l’onere di trascrivere le circostanze oggetto di prova e di dimostrare il nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato, evidenziando come una prova positiva, se ammessa, avrebbe determinato un diverso esito del giudizio.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un accertamento ispettivo della Guardia di Finanza che, nel marzo 2017, aveva riscontrato come una società di diritto slovacco, inserita in un gruppo facente capo a una società italiana di autotrasporti, avesse stabilmente occupato 114 lavoratori e distaccato in modo non genuino, dal 22.03.2017 al 26.05.2017 e successivamente dal 27.05.2017 al 30.09.2017, un rilevante numero di dipendenti presso la consociata italiana.
Sulla base di tale accertamento, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva comminato sanzioni amministrative per omessa comunicazione obbligatoria di assunzione, mancata consegna della comunicazione di assunzione e realizzazione di un distacco transnazionale non genuino. Il Tribunale aveva accolto parzialmente il ricorso e la Corte d’Appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità delle sanzioni relative a due sole posizioni, confermando nel resto la fondatezza dell’accertamento. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e sulla disciplina del distacco di cui all’art. 3 d.lgs. n. 136/2016, dichiarandoli inammissibili. Rileva il Collegio come, sotto l’apparente deduzione del vizio di extrapetizione, la parte ricorrente sollecitasse in realtà un riesame del materiale probatorio orale e documentale esaminato nei precedenti gradi, operazione non consentita in sede di legittimità. Il vizio di extrapetizione, infatti, ricorre esclusivamente quando il giudice d’appello pronunci oltre i limiti delle richieste delle parti, mentre non è preclusa una diversa qualificazione giuridica dei fatti.
Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte precisa che essa non può essere invocata per una mera erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito, ma solo nell’ipotesi in cui siano state poste a fondamento della decisione prove non dedotte o siano state disattese prove legali. Anche la censura relativa alla disciplina del distacco si risolve in una richiesta di diversa valutazione di elementi fattuali, quale l’iscrizione della società nel registro slovacco, l’assunzione dei lavoratori in Slovacchia e la certificazione di iscrizione al sistema di sicurezza sociale, elementi già esaminati e ritenuti non decisivi dal giudice di merito.
Il terzo motivo, concernente la mancata ammissione della prova testimoniale, è stato parimenti ritenuto non fondato. Il giudice d’appello aveva infatti delibato la richiesta, escludendone la decisività, e il ricorrente non si era confrontato con tale motivazione. L’orientamento consolidato richiede che chi denuncia la mancata ammissione di un mezzo istruttorio trascriva le circostanze oggetto di prova e dimostri il nesso eziologico tra l’omissione e l’esito del giudizio, onere non assolto nella specie.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e alla corresponsione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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