Traffico telefonico e geolocalizzazione: la gravità indiziaria va valutata nel dinamismo complessivo (Cass. pen. Sez. V n. 7059 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la valutazione della gravità indiziaria non può esaurirsi nella considerazione statica e isolata di un singolo dato, ma impone un esame complessivo e dinamico di tutti gli elementi acquisiti, comprese le risultanze del traffico telefonico e della geolocalizzazione delle utenze. Il giudice di merito è tenuto a considerare tali dati nel loro contesto e in correlazione con gli ulteriori riscontri investigativi, nonché con la ricostruzione contenuta nel provvedimento genetico applicativo della misura. L’omessa valutazione di elementi potenzialmente decisivi, idonei a conferire valenza qualificata agli indizi, integra il vizio di motivazione e giustifica l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il procedimento trae origine da un’ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva applicato una misura cautelare nei confronti di un indagato, nell’ambito di un’inchiesta su furti di autovetture perpetrati presso un centro commerciale. Avverso tale provvedimento il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, contestando la valutazione operata in punto di gravità indiziaria.

Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale abbia considerato il dato del traffico telefonico in modo frammentario, isolando un singolo aggancio di cella e trascurando la dimensione dinamica e complessiva degli elementi disponibili. La questione approda così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che il ricorrente ha invocato l’applicazione, al caso di specie, del principio secondo cui la gravità indiziaria può fondarsi anche su prove indirette, purché legittimamente acquisite e idonee a confortare il mezzo di prova che la legge ritiene bisognevole di conferma. Il Collegio precisa che tale principio è stato affermato in relazione a fattispecie di furto aggravato, in cui è stato riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavata dal sistema di intercettazione della telefonia mobile, unitamente ad altri elementi corroboranti.

La Corte rileva tuttavia che il caso non ricade nell’ambito operativo della disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, poiché si tratta di dati acquisiti successivamente all’entrata in vigore di tale norma. Il ricorrente incorre dunque in un errore di impostazione, che però non inficia la fondatezza del ricorso.

Il ricorso, osserva la Corte, coglie nel segno sotto altro profilo: esso lamenta non già la necessità del riscontro esterno, bensì l’insufficienza della motivazione del Tribunale in ordine alla portata degli indizi emersi e alla loro idoneità ad assumere valenza qualificata. Gli elementi dedotti non si esauriscono nel mero dato statico del traffico telefonico, ma devono essere considerati nella dimensione dinamica, anche alla luce degli altri elementi logici e fattuali.

La Corte valorizza la sequenza delle intercettazioni dei telefoni degli indagati, il tracciato di geolocalizzazione delle utenze e gli orari delle conversazioni, elementi che, secondo la prospettazione del ricorrente, delineano un itinerario congiunto. Il provvedimento impugnato, invece, si limita ad affermare che l’aggancio della cella è elemento significativo ma unico ed isolato. Infine, il Collegio sottolinea che l’ordinanza genetica si fondava su una ricostruzione ben più ampia, che il provvedimento impugnato non ha tenuto in debito conto.

Discende da tali rilievi l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame, tenendo conto di tutto quanto rappresentato dal Pubblico Ministero ricorrente e di quanto esposto nel provvedimento genetico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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