Sequestro preventivo, periculum in mora da motivare senza automatismi (Cass. pen. Sez. VI n. 40220 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere, a pena di nullità, una motivazione specifica del periculum in mora, rapportata alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. La misura cautelare reale presuppone un fumus commissi delicti valutato secondo lo standard degli indizi rivelatori della sussistenza oggettiva del reato, non secondo quello dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure personali. La qualificazione della confisca come obbligatoria o facoltativa non esonera il giudice dall’onere motivazionale, né lo stato di incapienza o la fungibilità del denaro consentono di presumere il periculum in mora. Il giudice deve indicare in concreto le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in sede di appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero avverso il rigetto della richiesta di misure cautelari reali, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di somme di denaro, nonché la confisca cd. allargata di un immobile e il sequestro impeditivo delle quote societarie di una delle società coinvolte. Il quadro indiziario riguardava un’associazione per delinquere finalizzata a delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, con episodi di corruzione e falso nel settore della sicurezza antincendio.
Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero per difetto di specificità e, dall’altro, l’insussistenza del periculum in mora. La questione approda in Cassazione per la verifica della correttezza del percorso motivazionale del Tribunale del riesame.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo all’ammissibilità dell’appello cautelare del Pubblico Ministero, è infondato. La Corte ricorda che i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari non possono risolversi nel mero richiamo per relationem degli argomenti della richiesta originaria, ma devono indicare i punti censurati e le ragioni di fatto e di diritto. Tuttavia, l’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari era strutturalmente lacunoso, avendo escluso i gravi indizi di colpevolezza in modo sbrigativo e avendo rigettato la domanda cautelare reale richiamando un principio di diritto non condivisibile, quello per cui l’assenza di gravi indizi sarebbe di per sé preclusiva del fumus commissi delicti. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto non generico l’appello, che aveva censurato proprio l’omessa valutazione di una serie di elementi analiticamente indicati. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) hanno chiarito che quanto più il provvedimento è carente sul piano argomentativo, tanto più si attenua l’onere difensivo dell’impugnante.
È invece fondato il motivo sulle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva desunto il periculum in mora dalla gravità dei fatti, dalla spregiudicatezza criminale degli indagati e dalla presunta disponibilità di una “ricchezza nascosta”. La Corte richiama le Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848): il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve contenere motivazione del periculum, rapportata alla funzione anticipatoria della confisca, senza che la qualificazione formale della confisca come obbligatoria o facoltativa possa esonerare il giudice dall’onere.
La Corte esclude ogni automatismo: la maggiore o minore solidità patrimoniale non fa presumere il periculum, né in un senso né nell’altro, perché altrimenti si vanificherebbe l’obbligo motivazionale e si equiparerebbe il sequestro preventivo al sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen., che ha presupposti e disciplina differenti. Analogamente, il periculum non può fondarsi sulla sola natura fungibile del denaro (Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Rv. 252865).
Nel caso concreto, il Tribunale non ha considerato che l’indagato risultava formalmente proprietario di beni immobili e che, pur essendo a conoscenza dell’indagine da anni, non aveva posto in essere atti di dispersione patrimoniale. L’ordinanza è pertanto annullata sul punto, con rinvio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., perché formuli un nuovo giudizio sulla sussistenza del periculum.
Nota della Redazione
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