Confisca allargata al terzo possessore e vizio motivazionale per errore temporale (Cass. pen. Sez. 5 n. 7733 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., grava sull’accusa l’onere di provare, mediante elementi fattuali connotati da gravità, precisione e concordanza, la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la presunzione di sproporzione che opera solo nei confronti del condannato. La disponibilità del bene, quale presupposto dell’ablazione, coincide con la signoria di fatto sulla res, secondo la nozione di possesso di cui all’art. 1140 cod. civ., e non con la proprietà civilistica. L’utilizzazione di un dato fattuale inesatto, quale il periodo di detenzione del condannato, come supporto di collegamento logico tra gli indizi di riferibilità dei beni al reo, determina un travisamento della prova che inficia la tenuta motivazionale del provvedimento e ne impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente, padre di un soggetto condannato in via definitiva per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per numerose rapine di orologi di lusso, proponeva opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione di preziosi e danaro, sottoposti a confisca ex art. 240-bis cod. pen. quale provento dei reati del figlio. I beni erano stati rinvenuti nel 2016 nell’abitazione del ricorrente, all’interno di un armadio della camera da letto sua e della moglie. Già la Prima Sezione penale, annullando un precedente provvedimento di rigetto, aveva evidenziato lacune motivazionali in ordine alla valutazione del possesso, alla residenza solo formale del figlio presso i genitori e all’acquisto di alcuni beni in epoca successiva all’inizio della detenzione. Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rigettava nuovamente l’opposizione, fondando la decisione sul presupposto che il figlio, in un periodo di affidamento in prova al servizio sociale, avesse avuto la possibilità fisica di consegnare i beni al padre.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando il dedotto vizio di travisamento della prova. Il giudice dell’esecuzione aveva erroneamente collocato il periodo di affidamento in prova del condannato negli anni 2012-2016, laddove dalle risultanze processuali, pacifiche e richiamate nella stessa sentenza di annullamento con rinvio, emergeva che costui era detenuto senza soluzione di continuità dal 2013. Tale dato inesatto costituiva l’architrave del ragionamento deduttivo volto a dimostrare la riferibilità dei beni al reo e la qualità di mero possessore apparente del padre, poiché solo la libertà del figlio avrebbe giustificato la consegna dei beni al genitore per sottrarli all’apprensione dello Stato.
La Suprema Corte ha quindi ripercorso i principi ermeneutici in tema di confisca allargata, ricordando che la presunzione di sproporzione, fondata sulla discordanza tra valore dei beni e reddito, opera esclusivamente nei confronti del condannato. Nei confronti del terzo estraneo al reato, l’accusa è gravata dell’onere di dimostrare, anche per facta concludentia, l’esistenza di un’interposizione fittizia, valorizzando circostanze sintomatiche quali i rapporti personali tra terzo e condannato, la condizione personale del terzo, la natura della vicenda acquisitiva e il potere di disposizione esercitato dal reo, secondo lo schema tipico del ragionamento indiziario.
Pur riconoscendo la rilevanza e la forza dimostrativa degli elementi indiziari enunciati nell’ordinanza impugnata, quali le pregresse condanne per rapine di orologi delle medesime marche, il precedente sequestro di quattro Rolex e l’incapienza reddituale del ricorrente, la Corte ha rilevato che l’errore sul periodo di detenzione ha distorto la lettura degli stessi, fungendo da chiave di lettura suggestiva e inficiando la coerenza dell’intero impianto motivazionale. La valorizzazione di un dato inesatto come supporto di collegamento logico ha determinato una lacerazione nella tenuta ricostruttiva del provvedimento, che deve essere sanata. Alla luce di ciò, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio alla stessa sezione della Corte di appello, in diversa composizione, stante l’incompatibilità dei giudici che hanno già esercitato un potere di valutazione sul merito della confisca, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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