Liberazione anticipata: rilevano le segnalazioni anche fuori semestre (Cass. pen. Sez. I n. 24792 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, la valutazione di meritevolezza del beneficio non si esaurisce nella buona condotta carceraria, che costituisce la norma del comportamento del detenuto, ma richiede un’adesione pronta e attiva alle regole della vita carceraria e agli interventi trattamentali, senza che occorra la prova del ravvedimento. Il giudice di sorveglianza può valutare fatti costituenti ipotesi di reato senza attendere la definizione del relativo procedimento penale, purché ne verifichi la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo. Può essere valorizzato anche un comportamento non integrante reato o oggetto di sentenza di assoluzione, ove indichi la mancata partecipazione all’opera di risocializzazione. Il principio della valutazione frazionata per semestri non impedisce che una trasgressione si rifletta negativamente sui semestri antecedenti o successivi, quando manifesti il rifiuto della risocializzazione.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza respingeva la richiesta di liberazione anticipata relativa a un semestre derivante dalla sommatoria di un periodo di presofferto e di un successivo periodo di detenzione in carcere. Il condannato aveva rispettato le prescrizioni in entrambi i periodi, ma nel tempo intermedio di libertà era stato denunciato più volte per truffa in diverse parti d’Italia.

Il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo. Il condannato ricorreva per cassazione lamentando la violazione degli artt. 54 l. n. 354 del 1975 e 27 Cost. e un vizio di motivazione, per non essere stato valorizzato il percorso intramurario, per l’ipervalutazione del periodo di libertà e per la mancata considerazione della distanza temporale tra la misura cautelare domiciliare e la carcerazione definitiva.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama Sez. I n. 32203 del 26.06.2015, secondo cui la finalità dell’istituto è consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione, richiamando C. cost. n. 352 del 1991 e C. cost. n. 276 del 1990. Non è richiesto il ravvedimento, ma la sola partecipazione al percorso, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria.

Quanto ai fatti di reato, i giudici ricordano Sez. I n. 33848 del 30.04.2019, che ne ammette la valutazione senza attendere la definizione del procedimento penale, a condizione che ne sia verificata la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo. Può rilievare anche un comportamento non costituente reato, o oggetto di assoluzione, secondo Sez. I n. 12669 del 30.01.2019.

Infine la Corte ribadisce che la valutazione frazionata per semestri non esclude che una trasgressione incida sui semestri antecedenti o successivi, purché manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione (Sez. I n. 4019 del 13.07.2020, dep. 2021; in senso conforme Sez. I n. 34572 del 02.12.2022, dep. 2023).

Nel caso concreto il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi. La successione di episodi nel lasso temporale tra il presofferto e la detenzione, a prescindere dal loro trasmodare in illeciti penali, è stata ritenuta riprova della refrattarietà al percorso rieducativo. La reiterazione e la frequenza delle violazioni sono state considerate indicative del fallimento della prospettiva rieducativa. Il ricorso, meramente confutativo, è quindi infondato e viene rigettato, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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