Remissione del debito e spese processuali: rileva l’importo solidale anteriore al 2009 (Cass. pen. Sez. I n. 28805 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di remissione del debito per spese processuali, l’art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 impone al Magistrato di sorveglianza di valutare la sostenibilità dell’obbligazione avendo riguardo all’effettivo titolo esecutivo. Quando la condanna alle spese sia divenuta irrevocabile anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, essa resta regolata dal combinato disposto dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002, conservando il vincolo di solidarietà originariamente incorporato. L’abrogazione di tale vincolo non retroagisce, non già per la natura processuale della norma abrogatrice, cui va riconosciuta invece natura sostanziale, ma in forza della preclusione dell’ultimo inciso dell’art. 2, comma 4, cod. pen. Ne deriva che il giudice dell’esecuzione deve parametrare la verifica economica all’importo complessivo solidale, non alla sola quota idealmente riferibile al condannato.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto la remissione del debito relativo alle spese legali derivanti da una sentenza della Corte di appello di Lecce, divenuta irrevocabile nell’ottobre 2008. Il Magistrato di Sorveglianza di Lecce aveva respinto l’istanza, ritenendo che il debito non fosse assistito dal vincolo di solidarietà e che quindi gravasse sull’istante solo per poco più di euro 8.500, importo alla sua portata. Respinta l’opposizione, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il debito complessivo ammontava a euro 86.304,68, riferito a una condanna anteriore alla legge n. 69 del 2009, che aveva abrogato l’art. 535, comma 2, cod. proc. pen. e riformato l’art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il provvedimento impugnato muoveva da un presupposto giuridico errato: aveva escluso il vincolo di solidarietà e valutato la sostenibilità dell’obbligazione sul solo importo pro quota, anziché sull’intero importo risultante dalla cartella di pagamento.
Il quadro normativo applicabile ratione temporis era quello anteriore alla legge n. 69 del 2009. Il combinato disposto dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002 prevedeva la condanna solidale degli imputati per reati connessi e riferiva l’attività di recupero all’intero importo dell’obbligazione. La novella del 2009 aveva abrogato la prima disposizione e riformulato la seconda in coerenza con il criterio della responsabilità per quota.
Tale disciplina sopravvenuta non incide sulle statuizioni di condanna alle spese già divenute irrevocabili, poiché il titolo esecutivo resta conformato alla disciplina previgente e conserva il vincolo solidale. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 491 del 2011 (Pislor), secondo cui l’esclusione del vincolo non opera retroattivamente non per la natura processuale della norma abrogatrice, cui va riconosciuta natura sostanziale, ma in forza della preclusione dell’art. 2, comma 4, cod. pen.. Il principio è stato ribadito da Sez. I n. 8320 del 2020 (Timpanelli).
Nel caso concreto, la sentenza della Corte di appello di Lecce era divenuta irrevocabile nell’ottobre 2008, prima della riforma. Il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto quindi valutare l’istanza sull’intero importo solidale. L’errore non è formale, ma incide sulla verifica richiesta dall’art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002: le condizioni economiche non si apprezzano allo stesso modo su euro 8.500 o su euro 86.304,68.
La Corte ha respinto la tesi del Procuratore generale, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse. Sostituire una prognosi di rigetto al giudizio del Magistrato comporterebbe una valutazione non consentita in sede di legittimità. Il riferimento alla possibile rateizzazione potrà essere apprezzato dal giudice del rinvio, ma non priva il ricorso di interesse. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Magistrato di Sorveglianza di Lecce.
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Nota della Redazione
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