Sospensione prescrizione reati triennio 2017-2019 regolata dalla legge 103/2017 (Cass. pen. Sez. 7 n. 10315 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, né dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta dalla legge n. 134 del 2021. La inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo di un’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Non è consentito, in sede di legittimità, ottenere una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dal giudice di merito, quando la motivazione risulti congrua e non affetta da vizi logici. L’omesso esame di un motivo di appello non integra il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. se il motivo è implicitamente assorbito dalle ragioni della decisione.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, con sentenza dell’11 marzo 2025, ha riformato la decisione di primo grado dichiarando inammissibile l’appello proposto dalla difesa in punto di responsabilità per i reati contestati, ritenendolo del tutto aspecifico, e confermando la dichiarazione di responsabilità per i reati di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. e per l’ulteriore reato di cui al capo b) dell’imputazione, con riconoscimento della recidiva. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di riciclaggio; con il secondo la violazione di legge per l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b); con il terzo l’omessa motivazione sulla sussistenza del medesimo reato; con il quarto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla recidiva; con il quinto il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso ritenendoli, in parte non consentiti dalla legge in sede di legittimità e, in parte, manifestamente infondati, dichiarando il ricorso inammissibile.
Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito che la deduzione del vizio di motivazione tende a ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti secondo criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua e priva dei vizi dedotti, avendo evidenziato l’inverosimiglianza della ricostruzione alternativa offerta dall’imputato.
Sul secondo motivo, inerente alla prescrizione, la Corte ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata retroattivamente dalle novelle del 2019 e del 2021, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 trova applicazione la legge n. 134 del 2021. È stato inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 2000 per cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Con riguardo al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che l’omessa motivazione dedotta non configuri un vizio rilevante, essendo il motivo d’appello stato dichiarato aspecifico e, pertanto, implicitamente assorbito dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in base al principio delle Sez. 1, n. 30257 del 2025.
La Corte ha infine ritenuto manifestamente infondate le doglianze in tema di recidiva e di mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo la motivazione della Corte territoriale in linea con i principi di legittimità che richiedono una valutazione concreta e specifica, non sindacabile in sede di legittimità se non per illogicità manifesta.
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Nota della Redazione
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