Concorso accordo sulla pena e motivi di appello rinunciati (Cass. pen. Sez. II n. 3963 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all’esito del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ai vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione di una pena illegale. Il giudice di appello, una volta ritenuta equa la pena richiesta dalle parti, non ha alcuna necessità di motivare tale convincimento, mentre è tenuto a motivare solo se decide di rigettare la richiesta. È pertanto inammissibile il motivo che deduca vizi di motivazione sulla congruità della pena concordata, essendosi su tali questioni formato il giudicato a seguito della rinuncia ai motivi di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’11 settembre 2025, ha accolto la proposta di concordato formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale l’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena. In riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, la Corte ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione, previa esclusione della recidiva e concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla gravità del fatto sia alla personalità dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione Penale ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di legittimità avverso le sentenze pronunciate all’esito del concordato in appello è limitato alla verifica di specifici vizi: quelli relativi alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo e all’applicazione di una pena illegale, dovendosi intendere per tale quella non conforme al paradigma normativo.

Quanto alle doglianze sulla mancata motivazione in ordine alla misura della pena, la Corte ha ribadito che il giudice di appello, una volta ritenuta equa la pena richiesta dalle parti, non ha alcuna necessità di motivare il proprio convincimento, mentre è tenuto a motivare soltanto nell’ipotesi in cui decida di rigettare la richiesta di applicazione di una determinata pena.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, che era stato però oggetto di accordo tra le parti. La pena irrogata — anche con riferimento all’individuazione del reato su cui calibrare la pena base e gli incrementi per la continuazione — è quella determinata dalle stesse parti, con la conseguenza che l’accordo raggiunto implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivi rinunciati.

I motivi di ricorso sono stati pertanto dichiarati inammissibili, in quanto sollevano questioni sulle quali si è ormai formato il giudicato. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 599-bis c.p.p.

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