Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione fino alla decisione (TAR Puglia n. 1036 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, quindi, dichiarare di aver perduto interesse alla pronuncia. Il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria non richiede l’accertamento nel merito delle censure, essendo sufficiente l’esplicita dichiarazione della parte. Sussistendo i presupposti di legge, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite, anche in ragione della richiesta in tal senso della parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, che gestisce uno stabilimento attivo nella tessitura e occupa un rilevante numero di lavoratori, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui l’I.N.P.S. territoriale aveva rigettato la domanda di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria presentata nell’aprile 2021 per un periodo di una settimana. Il diniego si fondava sull’art. 12 del d.lgs. n. 148/2015, commi 5 e 6, per superamento del limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio, pur esclusi i periodi autorizzati come COVID.
La società ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina in materia, anche con riferimento alle normative emergenziali richiamate, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. Nel corso del giudizio l’Istituto ha comunicato di aver accolto la medesima domanda con provvedimento del luglio 2021, chiedendo la declaratoria di improcedibilità o la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha inizialmente rinunciato all’istanza cautelare e, successivamente, ha depositato memoria con cui ha dichiarato di aver perduto interesse alla coltivazione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more, l’amministrazione ha riconosciuto il diritto della società alla fruizione della misura di integrazione salariale per i periodi in contestazione. Su questa base la stessa parte ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla pronuncia, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
Il Tribunale ha ricondotto la questione a un principio generale del processo amministrativo: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. La ricostruzione valorizza la natura dispositiva dell’interesse ad agire, quale condizione dell’azione che resta nella sfera di valutazione esclusiva del ricorrente.
Da tale premessa il Collegio ha fatto discendere un preciso limite ai poteri del giudice. Questi non dispone né del potere di procedere d’ufficio, né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse. Non è quindi possibile una decisione nel merito delle censure articolate avverso il diniego, perché manca il presupposto stesso della domanda di tutela.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, pronuncia che assorbe ogni valutazione sulle doglianze. Il Tribunale ha poi ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la compensazione integrale delle spese di lite, valorizzando la richiesta conforme formulata dalla parte ricorrente e la sopravvenuta definizione favorevole della vicenda amministrativa.
Nota della Redazione
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