Ottemperanza per la carta docente del supplente (TAR Lombardia n. 2621 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente a tempo determinato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti è suscettibile di esecuzione dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. L’azione è ammissibile quando il giudicato sia stato formato nei confronti dell’Amministrazione e questa risulti inadempiente, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, il giudice nomina un Commissario ad acta che provvede all’esecuzione dell’incarico determinando l’importo dovuto. La condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa quando, per l’esiguità degli importi, assumerebbe consistenza meramente simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.
Il Fatto
Una docente ha prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Con sentenza del 13 marzo 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere.
Non avendo l’Amministrazione eseguito spontaneamente la pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza e che questa era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti. La sentenza era stata notificata al Ministero, così risultando soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Il giudice ha quindi condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza.
Il Commissario avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore e avrebbe provveduto, entro i successivi sessanta giorni, a determinare l’importo ancora dovuto e ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato. L’attività demandata rientrando nei compiti istituzionali dell’organo, non è stato riconosciuto alcun compenso.
Quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha rigettata, ritenendo che, considerata l’esiguità degli importi, una tale condanna avrebbe dovuto avere consistenza meramente simbolica per non essere manifestamente iniqua. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori.
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Nota della Redazione
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