Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 377 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., fonda l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, e la misura della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme, l’inottemperanza va dichiarata e si assegna all’Ente un termine per provvedere. La somma richiesta a titolo di penalità per ogni violazione o ritardo può essere negata quando appaia manifestamente iniqua e sproporzionata. È legittima la nomina del commissario ad acta con funzione sostitutiva attivabile su istanza del creditore, senza compenso ove rientri nei compiti istituzionali dell’ufficio.

Il Fatto

Un docente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di euro 1.500,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione. Non essendo stata soddisfatta la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la fissazione della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza. Il titolo rientra tra quelli previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inademputo, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. L’esatta dimensione del credito, quanto a capitale residuo, interessi e decorrenza, va verificata secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, deve essere esperito prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto. Si dichiara l’inottemperanza dell’Ente resistente e gli si assegna un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, detratto quanto già versato, nonché degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, copia e notificazione che trovino titolo nel provvedimento giudiziale. I conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione se non nei limiti di legge.

Il Collegio nega invece la somma richiesta a titolo di penalità per ogni violazione o ritardo, ritenendo la misura manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza diretta del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientrando nei compiti istituzionali dell’ufficio, non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, nell’importo liquidato in dispositivo, tenuto conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta. Le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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