Licenza straordinaria già fruita: il ricorso è inammissibile per difetto di interesse (TAR Toscana n. 1699 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza straordinaria per gravi motivi familiari, il ricorso volto a ottenere la sola riqualificazione giuridica dell’assenza già fruita è inammissibile per difetto di interesse, ove il militare abbia comunque conseguito il bene della vita sostanziale mediante l’astensione giustificata dal servizio. Ai sensi dell’art. 100 c.p.c., l’interesse a ricorrere deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità e tradursi in un’utilità pratica, diretta e immediata, che il provvedimento giudiziale sia idoneo ad assicurare. Non basta invocare il rispetto di norme svincolate dalla prospettazione di vizi che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente. La pronuncia di mero accertamento formale sull’inquadramento dell’assenza non integra un’utilità meritevole di tutela.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto di fruire della licenza straordinaria per gravi motivi familiari di dieci giorni a decorrere dal 20 marzo 2022, in occasione del decesso della madre della propria convivente more uxorio. L’amministrazione aveva dapprima accolto l’istanza, concedendo la licenza per il periodo dal 20 al 29 marzo 2022, e in seguito aveva revocato il beneficio, riqualificando l’assenza come licenza ordinaria, sul rilievo che la convivenza non risultava formalizzata secondo la legge n. 76 del 2016.

Il militare aveva quindi presentato una nuova istanza di conversione della licenza ordinaria in straordinaria, richiamando la circolare n. 201/1-1 del 27 luglio 2005 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il rigetto è stato impugnato davanti al giudice amministrativo, con deduzione della violazione della legge n. 76 del 2016 e delle fonti interne, nonché dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare della difesa erariale. Richiamando l’art. 100 c.p.c., il Tribunale ha ricordato che l’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve avere i caratteri della concretezza e dell’attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata ottenibile con il provvedimento richiesto. La statuizione giudiziale deve essere idonea ad assicurare direttamente l’utilità che la parte assume esserle sottratta.

Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente sia stato giustificatamente assente dal lavoro per il periodo richiesto, fruendo di licenza ordinaria. L’interesse sostanziale perseguito, ossia l’astensione giustificata dal servizio in occasione dell’evento luttuoso, risulta pertanto integralmente soddisfatto.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che nel ricorso, e neppure con memorie successive, non è stato dedotto né dimostrato alcun concreto pregiudizio. Non è emerso che la diversa qualificazione dell’assenza abbia prodotto conseguenze patrimoniali o di status, né che l’uso della licenza ordinaria abbia comportato effetti economici sfavorevoli o una diminuzione del trattamento retributivo.

Il Collegio ha richiamato sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 1419 del 2025 e TAR Lazio n. 3093 del 2025, secondo cui non è sufficiente il generico riferimento alla pretesa al rispetto di norme, svincolata dalla prospettazione di vizi incidenti sulla sfera giuridica del ricorrente.

Accertato che il ricorrente ha già conseguito il bene della vita e che nessun ulteriore pregiudizio è stato allegato e dimostrato, l’azione si risolve nella richiesta di una pronuncia di carattere sostanzialmente formale sul corretto inquadramento dell’assenza già fruita. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di interesse, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *