Emersione lavoro irregolare, insufficienza reddito del datore esclude il permesso (TAR Toscana n. 1700 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, quando il medesimo datore di lavoro presenti più dichiarazioni, la congruità della capacità economica è verificata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 27 maggio 2020, tenendo conto degli impegni retributivi e assicurativi. Il reddito complessivo del nucleo familiare rileva solo per il lavoro domestico e di assistenza alla persona, non per il settore agricolo. Il termine di conclusione del procedimento è ordinatorio e la sua violazione non vizia il provvedimento. Il rigetto per insufficienza reddituale preclude il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, impugna il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura ha respinto la domanda di emersione presentata in suo favore dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, per un impiego nel settore florovivaistico.

Il datore di lavoro aveva presentato due distinte istanze di emersione per lavoratori agricoli. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro, interpellato, aveva espresso parere negativo sulla capacità economica, rilevando un reddito dichiarato insufficiente rispetto agli obblighi retributivi e assicurativi delle due assunzioni. Il ricorso articola tre motivi: errata valutazione della capacità economica e del volume d’affari; superamento dei termini procedimentali; mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 demanda al decreto attuativo la fissazione dei limiti di reddito, e l’art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 27 maggio 2020 richiede un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a euro 30.000 annui.

Poiché il datore di lavoro aveva depositato due domande, trova applicazione il comma 4 della medesima disposizione, che impone una verifica rafforzata della congruità economica in rapporto al numero delle richieste. Il parere negativo dell’Ispettorato è motivato e fondato sul raffronto tra reddito dichiarato e impegni assunti. Il giudizio di non congruità è insindacabile nel merito, salvo profili di illogicità non emersi.

Il Collegio esclude poi la rilevanza della documentazione reddituale della coniuge del datore di lavoro, poiché l’art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 27 maggio 2020 ammette la valutazione del reddito del nucleo familiare solo per le procedure relative al lavoro domestico e di assistenza alla persona, non per il lavoro agricolo. Quanto al volume d’affari, il Tribunale riconosce che per l’imprenditore agricolo possono rilevare gli indici di capacità economica desumibili dalla dichiarazione IVA, dal volume d’affari al netto degli acquisti e dalla dichiarazione IRAP, ma nel caso concreto la documentazione evidenzia una sproporzione tra ricavi e costi che conferma l’insufficienza reddituale.

Sul secondo motivo, il Collegio afferma che i procedimenti in materia di immigrazione sono svincolati dal termine ordinario di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990. In via residuale la giurisprudenza individua il limite di centottanta giorni di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 241 del 1990, ma il termine ha carattere ordinatorio: la sua violazione non produce l’illegittimità del provvedimento, ma un’irregolarità non viziante. L’amministrazione non perde il potere di provvedere dopo la scadenza.

Quanto al terzo motivo, il Tribunale esclude che l’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 preveda un generale diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di rigetto. La possibilità di rilascio resta subordinata all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro conforme. In difetto di sufficiente capacità economica del datore, il permesso non può essere concesso. Il Collegio esclude inoltre profili di illegittimità costituzionale, richiamando la natura eccezionale della procedura e l’ampia discrezionalità del legislatore. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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