L’inottemperanza alla sentenza sulla carta docente attiva l’ottemperanza e il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3390 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. Accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per adempiere e nomina fin da subito un commissario ad acta che interverrà solo su istanza del creditore, decorso il termine assegnato all’amministrazione. L’attività commissariale, rientrando nei compiti istituzionali del dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa, non è compensabile.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente per un importo complessivo di 1.500,00 euro per tre anni scolastici. A seguito della notifica della sentenza all’amministrazione e dell’attestazione del giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, come previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha ritenuto fondata la pretesa attorea, sorretta da idonea documentazione circa la spettanza delle somme riconosciute, e ha rilevato che l’amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto.
Alla luce di ciò, il Collegio ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti eventuali pagamenti medio tempore. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato fin da ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato quale commissario ad acta, precisando che lo stesso opererà solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni.
Il Tribunale ha infine escluso che spetti un compenso al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente pubblico, e ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con una liquidazione contenuta in ragione della natura seriale della controversia, come da precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026 citato in motivazione.
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