Silenzio inadempimento e obbligo di provvedere sulla rinegoziazione del canone concessorio (TAR Lombardia n. 2824 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga ex lege di una concessione per la distribuzione del gas naturale in attesa dell’espletamento della gara d’ATEM, la posizione giuridica del gestore che richiede la rideterminazione delle condizioni economiche del rapporto ha consistenza di interesse legittimo, poiché volge a stimolare l’esercizio del potere amministrativo di riesame di un rapporto la cui fonte è ormai legale e non contrattuale. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 c.p.a., trattandosi di domanda strumentale all’azione avverso il silenzio-inadempimento. L’avvio del procedimento di rinegoziazione da parte dell’ente concedente, manifestato attraverso note interlocutorie, integra il riconoscimento dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, con la conseguenza che il ritardo nella conclusione del procedimento oltre un termine ragionevole è illegittimo.
Il Fatto
La società, affidataria del servizio di distribuzione del gas naturale in virtù di una concessione stipulata con il Comune e giunta a scadenza, era tenuta per legge a proseguire la gestione fino all’espletamento della nuova gara d’ATEM, sospesa dalla Stazione Appaltante. Il contratto prevedeva un canone costante, parametrato al VRT, divenuto nel tempo insostenibile a causa della prolungata gestione ope legis.
La società presentava quindi un’istanza di riequilibrio economico-finanziario, chiedendo la rideterminazione del canone. Il Comune avviava il procedimento ma non lo concludeva, limitandosi a inviare note interlocutorie nell’arco di circa un anno. La società proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. La pretesa sostanziale, pur inserita formalmente nel rito avverso il silenzio, non attiene alla fase eseciva del rapporto né alla modifica del sinallagma contrattuale: la richiesta di riequilibrio mira a stimolare l’esercizio del potere amministrativo di rideterminare le condizioni economiche di un rapporto la cui prosecuzione trova direttamente nella legge la sua fonte, in adempimento di un obbligo di servizio pubblico. La posizione soggettiva è quindi di interesse legittimo, con consequenziale giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ferma la giurisdizione esclusiva sull’azione avverso il silenzio.
Il Collegio respinge altresì l’eccezione di inammissibilità per assenza di un obbligo specifico di pronunciarsi. L’obbligo di concludere il procedimento sussiste ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, ed è stato riconosciuto dallo stesso ente concedente, che ha avviato il procedimento di rinegoziazione e lo ha tenuto in vita con una serie di note interlocutorie nel tempo, così dimostrando la sussistenza dell’obbligo di provvedere.
Nel merito, il ricorso è fondato: le numerose note comunali hanno tutte natura interlocutoria e non sono idonee a concludere il procedimento, che risulta apertamente in corso da oltre un anno. Il TAR richiama il proprio precedente della Sezione n. 3669/2025, in un caso similare, per sottolineare il limite del sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Il ricorso viene accolto, ordinando al Comune di concludere il procedimento entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR nomina sin d’ora, a semplice richiesta della ricorrente, il Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca quale commissario ad acta, con facoltà di sub-delega, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inottemperante. Il Comune è infine condannato al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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