Rapporti personali extralavorativi e imparzialità nella selezione per posizione organizzativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29094 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’esistenza, anche continuativa, di leciti rapporti personali extralavorativi tra un dipendente e un superiore non ha alcun rilievo né sulla legittimità degli atti gestori, né sulla valutazione delle condotte degli interessati. Fa eccezione il caso di selezioni di diritto privato comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l’attribuzione di incarichi di rilievo, come quello di posizione organizzativa. In tale ipotesi la P.A. è tenuta ad assicurare l’imparzialità di chi è preposto alla scelta, in attuazione del principio di cui all’art. 97 della Costituzione, che si traduce in obblighi di correttezza e buona fede. Trovano così applicazione le regole di cui all’art. 51 c.p.c., compresa quella atipica che impone di evitare l’assunzione della decisione da parte di chi abbia con un candidato un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto di tali principi.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure con qualifica di collaboratore tecnico professionale, agisce per ottenere il conferimento della posizione organizzativa di esperto in matrici ambientali e le conseguenti differenze retributive. In subordine chiede l’annullamento della procedura selettiva e la nomina di una nuova commissione, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Genova respinge la domanda, ritenendo legittima la selezione e non configurabile alcuna incompatibilità nel rapporto personale tra il presidente della commissione e il candidato risultato vincitore. La Corte d’Appello di Genova riforma la decisione: riconosce in quel rapporto extra lavorativo una situazione di incompatibilità e annulla la procedura, ma rigetta la richiesta di nomina di una nuova commissione, perché la posizione era ormai scaduta, e respinge la domanda risarcitoria, formulata in modo generico. L’agenzia ricorre in cassazione; il lavoratore propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della incompatibilità del commissario di selezione. Muovendo dall’indirizzo del giudice amministrativo, richiamato a partire da Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2014, n. 3257, la Corte ricorda che le cause di incompatibilità dell’art. 51 c.p.c. hanno carattere tassativo e sfuggono all’estensione analogica. La giurisprudenza amministrativa, però, ha valorizzato anche l’ipotesi atipica del secondo comma, che eleva a possibile vizio di legittimità il rapporto personale di tale intensità da far dubitare dell’imparzialità del giudizio.
Il principio trova conferma, secondo la Corte, nell’art. 7 del d.p.r. n. 62 del 2013, che impone al dipendente pubblico di astenersi dal partecipare a decisioni che coinvolgano persone con cui abbia rapporti di frequenza abituale, e nel fondamento costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa.
Su questa base la Corte esclude che l’art. 51 c.p.c. sia stato applicato in violazione di legge. I rapporti personali extra lavorativi tra superiori e dipendenti non hanno rilievo sugli atti di gestione, ma possono rilevare a fronte di scelte selettive discrezionali per incarichi di rilievo, come la posizione organizzativa. Anche in queste ipotesi, pur trattandosi di gestione di diritto privato, la P.A. agisce con modalità comparative ed è soggetta alle regole di imparzialità. L’apprezzamento sulla intensità della relazione attiene al merito ed è sorretto da motivazione logica, non sindacabile in cassazione.
La Corte respinge anche il motivo sull’onere della prova: i giudici di merito non hanno invertito l’assetto probatorio, ma hanno positivamente accertato l’esistenza di una condizione di ostacolo all’imparzialità dovuta. La circostanza che la prova sia derivata da una sola deposizione testimoniale attiene alla valutazione dell’istruttoria. Irrilevante è poi la produzione asseritamente tardiva del provvedimento di archiviazione, non richiamato dalla sentenza impugnata.
I motivi sul risarcimento del danno, proposti in via incidentale, sono respinti: la Corte territoriale ha accertato che quel posto non era più attribuibile per scadenza del termine e che la richiesta risarcitoria era stata generica, senza allegazione né prova di un danno da perdita di chance, che non è mai in re ipsa. Il ricorso principale e quello incidentale sono quindi rigettati, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione per reciprocità di soccombenza.
Nota della Redazione
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