L’indennità DIS-COLL non spetta ai co.co.co. in caso di contributi non versati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21017 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 cod. civ. non trova applicazione nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, ivi inclusi i collaboratori a progetto. L’obbligo contributivo grava personalmente sul collaboratore, restando irrilevante che la fonte regolamentare ponga a carico del committente, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento, trattandosi di mera delegazione legale di pagamento che non immuta i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva. Ne consegue che l’indennità di disoccupazione DIS-COLL di cui all’art. 15 d.lgs. n. 22/2015 spetta solo in relazione ai contributi effettivamente accreditati, non potendo il collaboratore giovarsi di versamenti omessi dal committente.
Il Fatto
Il lavoratore, titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, aveva richiesto all’INPS la indennità di disoccupazione DIS-COLL, domanda respinta dall’Istituto per mancanza dei contributi. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile anche ai collaboratori a progetto il principio di automaticità della prestazione ex art. 2116 cod. civ., atteso che il versamento dei contributi doveva essere effettuato dal committente e non dal lavoratore stesso. La Corte d’appello di Bologna aveva confermato tale ricostruzione, respingendo il gravame dell’INPS, che ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Istituto, censurando la sentenza impugnata per violazione del combinato disposto delle norme disciplinanti la contribuzione alla Gestione separata e l’indennità DIS-COLL, in relazione all’art. 2116 cod. civ. La Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento ormai consolidato, come ricostruito da Cass. n. 19577/2025 e Cass. n. 7250/2025, affermando che i lavoratori parasubordinati sono personalmente obbligati alla contribuzione.
La circostanza che l’art. 1 d.m. n. 281/1996 ponga a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi, configura soltanto una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che non modifica i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva. In caso di omissione contributiva del committente, il collaboratore conserva la facoltà di dichiarare all’INPS di assumere in proprio il debito relativo alla quota accollata al committente, salvo rivalsa per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, cod. civ., ovvero di esercitare l’azione di cui all’art. 13 legge n. 1338/1962.
La Corte ha inoltre escluso che il principio di automaticità possa essere esteso ai collaboratori iscritti alla Gestione separata per il sol fatto che l’obbligo di versamento sia in parte accollato al committente, non potendo tale assetto comportare alcuna equiparazione della loro situazione a quella del lavoratore subordinato, cui s’indirizza la protezione apprestata dall’art. 2116 cod. civ. Tale esclusione non è irragionevole, dal momento che l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento.
Con specifico riferimento ai collaboratori a progetto, la Corte ha ribadito che l’art. 15 d.lgs. n. 22/2015, nel disporre che l’indennità DIS-COLL sia rapportata al reddito imponibile risultante dai versamenti contributivi effettuati e che sia corrisposta in misura proporzionale ai mesi di contribuzione accreditata, conferisce rilievo ai soli contributi effettivamente versati. La pronuncia gravata, discostandosi da tali principi, è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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