Estinzione del diritto alla perequazione per la capitalizzazione della prestazione pensionistica (Cass. civ. Sez. Lav n. 12838 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in un’unica somma capitale determina l’estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica e, conseguentemente, il venir meno del diritto alla perequazione automatica da quel momento. Il diritto alla perequazione, ancorché riconosciuto da sentenza passata in giudicato e mantenuto anche dopo l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, perdura esclusivamente sino al momento del computo e della percezione della somma capitale liquidata in luogo dell’intero trattamento integrativo.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la pronuncia di primo grado che condannava la società a corrispondere ad alcuni ex dipendenti le differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate tra il luglio 2008 e il giugno 2013, a titolo di perequazione.
Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che gli intimati, avendo optato per la capitalizzazione della prestazione a carico del Fondo di previdenza complementare, non avessero più diritto alla perequazione per il periodo successivo alla liquidazione in capitale, essendosi estinta l’obbligazione periodica cui la perequazione accedeva.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli intimamente connessi. Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 1197, 1292 e 1362 c.c., per non aver la Corte territoriale considerato l’effetto estintivo della capitalizzazione sull’obbligazione periodica; con il secondo deduceva la violazione degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c., per non aver riconosciuto l’avvenuta sostituzione del trattamento pensionistico periodico con un’erogazione in capitale.
La Suprema Corte ha dato continuità al proprio costante orientamento, richiamando i precedenti di Cass. nn. 29915 e 30518 del 2021, cui hanno dato continuità Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022 e Cass. n. 21689/2024, ribadendo che la percezione del trattamento pensionistico in capitale una tantum estingue la prestazione periodica e, con essa, il diritto alla perequazione automatica.
Nel caso di specie era stato documentato che tutti i controricorrenti avevano optato per la capitalizzazione in data anteriore al periodo per il quale avevano domandato le differenze, sicché la sentenza impugnata, che aveva accolto le pretese economiche per periodi successivi alla percezione della somma capitale, non si era attenuta al principio per cui il diritto alla perequazione, pur essendo mantenuto dal giudicato anche dopo la norma di interpretazione autentica, perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue alla data di percezione della somma stessa.
La Corte ha conseguentemente accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1197 c.c. – Prestazione in luogo dell'adempimento
- Art. 1230 c.c. – Novazione oggettiva
- Art. 1292 c.c. – Nozione della solidarietà
- Art. 1300 c.c. – Novazione
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti