Revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mansioni estranee all’attività d’impresa: l’errore deve essere incolpevole e provato (TAR Lombardia n. 3007 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione, la valutazione della corrispondenza tra la mansione indicata nella richiesta di nulla osta al lavoro subordinato e l’attività effettivamente svolta dall’impresa datrice di lavoro costituisce un profilo dirimente per il rilascio del titolo. L’errore nella compilazione della domanda è scusabile soltanto se l’interessato ne fornisca una concreta e puntuale dimostrazione, non essendo sufficiente una mera asserzione. La sopravvenienza di nuovi elementi favorevoli allo straniero, quali l’avvenuta assunzione, può essere valutata dal giudice amministrativo solo se si tratti di fatti già esistenti e conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, non anche di circostanze emerse successivamente in sede processuale. La legittimità del provvedimento va, infatti, valutata alla luce del principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
Il Fatto
La Prefettura di Pavia – Sportello Unico per l’Immigrazione revocava il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino egiziano, richiesto dal titolare di una ditta individuale operante nel campo edile. Il provvedimento di revoca, adottato in data 23.01.2026, si fondava sulla circostanza che la mansione indicata nella proposta contrattuale — addetto alla “consegna di pizze” — non corrispondeva all’attività svolta dall’azienda.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la natura di mero errore materiale “del tutto scusabile” dell’indicazione delle mansioni, nonché la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, per l’omessa valutazione di nuovi elementi sopravvenuti, consistenti nell’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto le censure infondate, evidenziando come il ricorrente si fosse limitato ad asserire la sussistenza dell’errore materiale nell’indicazione delle mansioni, senza fornire alcuna reale spiegazione che consentisse di ricondurlo a una svista incolpevole. La circostanza che siano state indicate mansioni del tutto estranee all’attività imprenditoriale non era di per sé sufficiente a dimostrare la natura dell’errore, tanto più che il datore di lavoro, pur avendo ricevuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non aveva fornito alcuna giustificazione, omettendo di riscontrare la comunicazione della Prefettura. A ciò si aggiungeva la circostanza che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di non aver sottoscritto tempestivamente il contratto di soggiorno per un ulteriore “mero errore”.
Il Collegio ha quindi delineato un quadro indiziario costellato da errori e omissioni, nessuno dei quali sorretto da elementi concreti idonei a dimostrarne l’incolpevolezza. Quanto alla dedotta sopravvenienza, il Tribunale ha escluso che l’avvenuta assunzione del lavoratore potesse integrare un fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Dalla Comunicazione Obbligatoria Unificata Lav, prodotta in giudizio, risultava che il rapporto di lavoro era iniziato il 26.03.2026, in epoca successiva all’adozione del provvedimento impugnato (23.01.2026).
Il TAR ha aderito al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui i nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero sono solo quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, ancorché successivi alla presentazione della domanda. Il Collegio ha citato, in tal senso, numerosi precedenti, tra cui TAR Lombardia, Sez. III, 9 gennaio 2024, n. 48 e Consiglio di Stato, Sez. III, 7 marzo 2018, n. 1478.
Diversamente opinando, ha osservato il Tribunale, si consentirebbe al giudice di valorizzare fatti emersi solo in sede processuale, estendendo il proprio sindacato a poteri non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.. La legittimità dell’atto amministrativo deve essere, infatti, valutata alla luce del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, come ribadito dalla Corte costituzionale n. 202 del 2021. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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