Contratti a termine ESA: no deroga stagionale senza accertamento concreto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22413 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) è ente pubblico non economico e non può qualificarsi imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., con la conseguenza che ai contratti a tempo determinato dallo stesso conclusi non si applicano le discipline di cui all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e all’art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015. La deroga al limite massimo di trentasei mesi prevista dagli artt. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 e 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 opera, anche in agricoltura, solo per le attività stagionali in senso stretto, che non si identificano con l’attività idonea a perpetuarsi nel tempo. Spetta al datore di lavoro provare che il lavoratore sia stato adibito esclusivamente a mansioni stagionali, risultanti dalla causale del contratto e riconducibili all’elenco tassativo del d.P.R. n. 1525/1963 o alla contrattazione collettiva.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Palermo ha accolto il gravame dell’E.S.A. avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, che aveva condannato l’ente al risarcimento del danno per utilizzo abusivo di contratti a termine. Il lavoratore aveva riferito di essere stato impiegato come operatore agricolo presso un Centro di Meccanizzazione Agricola sin dal 1990, in forza di contratti a termine reiterati oltre i limiti dell’art. 5 d.lgs. n. 368/2001.

La Corte territoriale aveva ritenuto la stagionalità non necessaria a giustificare la deroga nel settore agricolo e aveva valorizzato la normativa regionale che impone ai datori un numero minimo di giornate annue. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’ente si è difeso con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente per connessione e sono ritenuti fondati. La Corte richiama una nutrita serie di precedenti (Cass. nn. 34768/2023; 34741/2023; 34660/2023; 34635/2023; 34561/2023) e ne conferma i principi ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

Muovendo dagli scopi e dai compiti fissati dagli artt. 2 e 3 della legge regionale Sicilia n. 21/1965 e dalle competenze della successiva legge regionale n. 73/1977, la Corte ribadisce che l’E.S.A. è ente pubblico non economico, assoggettato al d.lgs. n. 165/2001. Non è sostenibile l’argomento della Corte territoriale secondo cui la gestione di impianti collettivi tramite il Centro di Meccanizzazione Agricola varrebbe a connotare l’ente come imprenditore agricolo: non è possibile frazionare le attività di un ente per attribuirgli natura mutevole, dovendosi avere riguardo ai suoi scopi principali.

Quanto alla stagionalità, il concetto va inteso in senso rigoroso e comprende solo le situazioni aziendali preordinate a un espletamento temporaneo limitato a una stagione, aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte. Ne deriva che grava sul datore di lavoro l’onere di provare il carattere aggiuntivo e stagionale dell’attività, ed è inibito adibire il lavoratore a termine a mansioni eccedenti la lavorazione stagionale. L’elenco del d.P.R. n. 1525/1963 è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.

La decisione impugnata si è discostata da tali principi. Il richiamo all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 è errato, poiché quella disciplina riguarda i datori di lavoro agricoli, qualità non riconoscibile all’ente. La ciclicità dell’attività agricola non giustifica proroghe o rinnovi oltre il triennio, dovendosi ritenere che i lavoratori adibiti stabilmente a esigenze permanenti siano dipendenti a tempo indeterminato. La legge regionale Sicilia n. 4/2006 non può derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.

La Corte rileva infine che sarebbe spettato alla Corte territoriale accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte, valutando gli oneri probatori del datore: la presenza nel contratto di un chiaro riferimento alla stagionalità e la riconducibilità delle prestazioni all’elenco del d.P.R. n. 1525/1963 o alla contrattazione collettiva. I primi tre motivi sono accolti; il quarto, sulle spese, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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