Sospensione consensuale del rapporto di lavoro e permanenza dell’obbligo contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7693 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sospensione consensuale del rapporto di lavoro, concordata tra datore di lavoro e lavoratore, permane l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le ipotesi di esonero dal minimale contributivo, previste dall’art. 29 del d.l. n. 244/1995, convertito con modificazioni nella legge n. 341/1995, costituiscono un numerus clausus e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica, potendo operare solo quando è la legge stessa a imporre la sospensione del rapporto. Anche nell’ipotesi di oggettiva sospensione dell’attività aziendale senza intervento della Cassa integrazione guadagni, l’esenzione dall’obbligo contributivo richiede la comunicazione preventiva all’ente previdenziale.
Il Fatto
Un imprenditore individuale operante nel settore dell’edilizia aveva opposto l’avviso di addebito con cui l’INPS gli intimava il pagamento di contributi non versati, per complessivi Euro 69.279,64, relativi a periodi di sospensione consensuale dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione, ritenendo che l’obbligazione contributiva permanesse anche in caso di sospensione concordata della prestazione lavorativa. Avverso tale sentenza l’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 29 del d.l. n. 244/1995, richiamando un precedente della stessa Corte di legittimità che aveva escluso l’obbligo contributivo in ipotesi di sospensione consensuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, disattendendo l’interpretazione proposta dal ricorrente. Il Collegio ha chiarito che il precedente invocato, la sentenza n. 1301 del 2006, era stato successivamente puntualizzato proprio con riferimento all’ipotesi della sospensione del rapporto derivante da libera scelta del datore di lavoro e dall’accordo tra le parti. In tale fattispecie, l’obbligo contributivo permane integralmente, trattandosi di una situazione che non rientra nelle tassative ipotesi di esclusione previste dalla legge.
L’art. 29 del d.l. n. 244/1995 tipizza un elenco di assenze accomunate dalla circostanza che è la legge stessa a imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. La natura di stretta interpretazione di tale elencazione esclude che accordi individuali di sospensione dell’attività, al di fuori delle causali previste, possano condurre all’esonero dal pagamento del minimale contributivo. La Corte ha dato continuità a tale orientamento, ribadito da numerose pronunce successive, in difetto di argomenti che inducano a rimeditarlo.
Il Collegio ha inoltre precisato che, anche nelle ipotesi di oggettiva sospensione dell’attività aziendale senza intervento della Cassa integrazione guadagni, l’esenzione dall’obbligo contributivo postula quale requisito indefettibile la comunicazione preventiva agli enti previdenziali. Nel caso di specie, tale comunicazione era mancata, secondo l’accertamento compiuto dalla Corte di merito, non efficacemente censurato in sede di legittimità.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’INPS e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Le spese non sono state regolate con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che non ha svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.