La posizione organizzativa “di fatto” dà diritto all’intero trattamento economico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9525 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la posizione organizzativa, essendo stata previamente istituita dall’ente, identifica funzioni di elevata responsabilità che legittimano il riconoscimento di un trattamento accessorio. Ove il dipendente sia adibito di fatto allo svolgimento delle mansioni proprie di una posizione organizzativa istituita, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto all’intero trattamento economico corrispondente, ivi compreso quello accessorio, poiché finalizzato a commisurare la retribuzione, ai sensi dell’art. 36 Cost., alla qualità della prestazione resa.
Il Fatto
Un dipendente di un’agenzia regionale conveniva in giudizio l’ente, chiedendo la condanna al pagamento delle retribuzioni di posizione e di risultato. Il lavoratore asseriva di aver continuato a svolgere, oltre la scadenza dell’incarico triennale, le mansioni di una posizione organizzativa. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la sentenza veniva appellata dall’ente, il quale eccepiva che lo svolgimento di fatto delle mansioni non potesse far sorgere il diritto alla corresponsione del trattamento. La Corte d’appello rigettava il gravame, dichiarando inammissibili le relative censure per violazione del divieto di nova ex art. 345 cod. proc. civ. e comunque infondate nel merito.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente accertato che la sentenza impugnata aveva verificato, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, che la posizione organizzativa fosse stata regolarmente istituita dall’amministrazione, sussistendo così il presupposto per la richiesta delle differenze retributive legate allo svolgimento di fatto delle mansioni.
Quanto alla contestazione del quantum debeatur, la Corte ha rilevato che il dipendente non aveva mai contestato i conteggi in appello, né l’ente aveva fornito un’elaborazione contabile alternativa. Inoltre, ha giudicato la censura relativa alla retribuzione di risultato come questione nuova, non essendo stata dedotta nei gradi di merito.
Il Collegio ha poi richiamato il principio consolidato per cui, quando il dipendente sia adibito alle mansioni di una posizione organizzativa previamente istituita, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di conferimento non elimina il diritto all’intero trattamento retributivo, inclusa la componente accessoria. Tale principio è stato affermato richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 3814 del 2011 e la successiva giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato che l’istituzione delle posizioni organizzative non era mai stata contestata e che il dipendente era stato nominato responsabile della sede provinciale, svolgendo mansioni di fatto. La censura dell’ente introduceva temi nuovi e non supportati, rendendo il ricorso infondato.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna dell’ente alla rifusione delle spese processuali in favore del procuratore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.