Licenziamento collettivo e perimetro di comparazione limitato alla sede soppressa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10116 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori da licenziare può essere delimitata agli addetti di un determinato reparto, settore o sede territoriale soltanto in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive che siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura. Tali ragioni devono essere specificamente esposte nella comunicazione, con indicazione del nesso fra l’esubero e le unità lavorative concretamente espellibili, essendo insufficiente un generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale. La dislocazione territoriale delle sedi e i costi connessi a un eventuale trasferimento non escludono la comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità non soppresse. La violazione dei criteri di scelta così determinata integra un vizio sostanziale e comporta la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, non quella meramente indennitaria.
Il Fatto
Una società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n. 223 del 1991, limitandola a un solo stabilimento, con l’intenzione di chiudere quella sede e in ragione dell’asserita infungibilità delle mansioni dei dipendenti addetti. All’esito della procedura, sono stati licenziati tutti i lavoratori di quella sede.
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale, che ha accolto l’impugnazione ritenendo illegittima la limitazione dei criteri di scelta ai soli addetti allo stabilimento aquilano e non dimostrata l’eccepita infungibilità. Respinta l’opposizione della società, la Corte d’Appello ha rigettato il reclamo. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la regola dell’art. 5, comma 1, legge n. 223 del 1991: l’individuazione dei lavoratori da licenziare va compiuta avuto riguardo al complesso aziendale. Il datore di lavoro può circoscrivere la platea a un’unità produttiva, ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, sia le ragioni che limitano i licenziamenti a quella unità, sia le ragioni per cui non ritiene di ovviarvi con il trasferimento ad unità vicine.
Qualora la comunicazione si limiti a un generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza specificazione delle unità da sopprimere, i licenziamenti sono illegittimi. La delimitazione della platea, infatti, non può essere l’effetto di una unilaterale determinazione del datore, ma deve essere giustificata dalle esigenze organizzative adeguatamente esposte, onde consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso fra l’esubero e le unità concretamente espellibili.
Il Collegio ribadisce che non assume rilievo, ai fini dell’esclusione della comparazione, la circostanza che il mantenimento in servizio esigerebbe il trasferimento in altra sede, con aggravio di costi e interferenza sull’assetto organizzativo. Tra i parametri dell’art. 5 legge n. 223 del 1991 non figurano i costi aggiuntivi connessi al trasferimento né la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all’esigenza di assicurare ai processi di ristrutturazione il minor impatto sociale possibile.
Sul piano processuale, la Corte dichiara inammissibili o infondati i motivi sulla pretesa nullità per condanna generica, sull’interesse ad agire dei singoli lavoratori e sull’omessa istruttoria, richiamando i limiti del sindacato di legittimità in caso di error in procedendo. Nel merito, la delimitazione territoriale era sostenuta da ragioni esposte in modo standardizzato, senza considerare il livello di professionalità di ciascun lavoratore né le competenze acquisibili con la formazione on the job.
Quanto alla tutela, la distinzione rilevante è fra violazione delle procedure e violazione dei criteri di scelta: ricorre la seconda, e non una mera incompletezza formale della comunicazione, quando i criteri siano illegittimi o applicati a una platea illegittimamente delimitata. La Corte ha quindi confermato la tutela reintegratoria e rigettato il ricorso.
Nota della Redazione
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