Rinuncia all’appello prima della costituzione: nessuna condanna alle spese (Cass. civ. Sez. III n. 30160 del 15.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio intervenuta prima della costituzione della controparte produce l’immediato effetto estintivo del processo e preclude al giudice ogni statuizione sulle spese. Il potere di condanna del rinunciante previsto dall’art. 306, quarto comma, cod. proc. civ. presuppone che la controparte sia già costituita e abbia accettato la rinuncia vantando un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del giudizio. Tale interesse non sussiste quando la costituzione sia motivata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese, né quando la parte costituita non possa conseguire dalla decisione sul merito un’utilità maggiore rispetto a quella derivante dall’estinzione. La condanna alle spese emessa in difetto di tale verifica è illegittima e va eliminata con decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Alcuni proprietari di abitazioni convennero in giudizio, nel 2015, davanti al Tribunale di Tivoli, i ricorrenti odierni, il Comune di Cave e una società di gestione idrica, chiedendo il risarcimento dei danni per il mancato godimento degli immobili a seguito dello sgombero disposto dal 20 maggio 2014. Il contraddittorio fu esteso alla compagnia assicurativa chiamata dal Comune e a Generali Italia S.p.a., terza chiamata in garanzia dalla società idrica. Il Tribunale rigettò la domanda e compensò integralmente le spese.

I convenuti vittoriosi impugnarono il solo regolamento delle spese. Ottenuto stragiudizialmente dagli attori il rimborso delle spese di primo grado, notificarono atto di rinuncia all’appello. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1221/2022, dichiarò estinto il processo ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., condannando però gli appellanti rinuncianti a rifondere le spese del grado alle due società costituitesi in giudizio.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso, la Cassazione rileva anzitutto che due intimati, rimasti contumaci in appello, avevano ricevuto la notifica del ricorso presso i procuratori costituiti in primo grado, senza che la procura li indicasse espressamente quali domiciliatari elettivi per tutti i gradi. La notifica è pertanto nulla. Trattandosi però di litisconsorti facoltativi, non interessati dalla proposta impugnazione, non occorre disporre la rinnovazione ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.

Nel merito il primo motivo è fondato. Le due società non erano controinteressate all’appello: erano state citate ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. quali litisconsorti facoltative, avendo assunto in primo grado, rispettivamente, la posizione di convenuta coobbligata e di terza chiamata in garanzia.

Ciò che soprattutto rileva è che entrambe si costituirono in appello dopo aver ricevuto la notifica della rinuncia, quando questa aveva già prodotto il proprio effetto estintivo. Si è dunque fuori dall’ambito dell’art. 306, quarto comma, cod. proc. civ., sicché la Corte d’appello nessuna statuizione poteva emettere sulle spese a carico dei rinuncianti. Il principio è confermato dal precedente Cass. Sez. 2 n. 23620 del 2017: la condanna presuppone che la controparte già costituita abbia accettato la rinuncia vantando un interesse giuridicamente rilevante.

L’accettazione della rinuncia è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita interessata alla prosecuzione, interesse escluso quando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese (Cass. Sez. 1 n. 11384 del 1999; Cass. Sez. 1 n. 10978 del 1996). Le società ben potevano costituirsi dopo la rinuncia e chiedere una decisione sull’appello, ma solo prospettando un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, ipotesi nella specie nemmeno in astratto configurabile (Cass. Sez. 2 n. 8387 del 1999).

Gli appellati si erano limitati a rilevare di non poter subire conseguenze sfavorevoli dall’esito del giudizio, e una società aveva chiesto in via principale proprio la declaratoria di estinzione. Nessuna verifica dell’interesse alla prosecuzione è stata svolta. La condanna alle spese è quindi ingiustificata e va eliminata, cassando sul punto la sentenza con decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non ravvisandosi necessità di nuovi accertamenti di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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