Il limite massimo di permanenza all’estero previsto dal d.lgs. n. 64/2017 prevale sulla contrattazione collettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12444 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di destinazione all’estero del personale docente, la durata massima della permanenza è disciplinata da una norma legale imperativa — l’art. 21 del d.lgs. n. 64/2017 — che ha superato la previgente disciplina contrattuale di miglior favore contenuta nell’art. 116 del CCNL 2006/2009. La clausola di rinvio alle disposizioni contrattuali previgenti, contenuta nell’art. 1, comma 10, del CCNL 2016/2018, ha natura generale e non può essere interpretata come volontà delle parti collettive di derogare alla normativa legale successiva. La contrattazione collettiva in materia di mobilità è consentita solo nei limiti previsti dalle norme di legge, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001. Nel giudizio di cassazione, ove la stessa parte abbia proposto due ricorsi avverso la medesima decisione, è ammesso l’esame del solo ricorso notificato per primo, per il principio della consumazione del potere di impugnazione.
Il Fatto
Una docente era stata esclusa dalla procedura selettiva per la destinazione all’estero (D.D. n. 2021/2018) con decreto del 2.9.2019, avendo già prestato servizio all’estero per un totale di nove anni. Il Tribunale aveva accolto la sua domanda, riconoscendole il diritto al reinserimento in graduatoria, e la Corte d’Appello di Trento aveva confermato tale pronuncia. Il Ministero dell’Istruzione proponeva due distinti ricorsi per cassazione, notificati in date diverse e assistiti da difensori diversi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il secondo ricorso, in applicazione del principio della consumazione del potere di impugnazione, essendo stato il primo ricorso notificato per tempo.
Esaminando il primo ricorso, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 180, della legge n. 107/2015 ha delegato il governo a disciplinare i criteri di selezione, destinazione e permanenza del personale all’estero. In attuazione, il d.lgs. n. 64/2017 ha dettato una disciplina a regime, fissando all’art. 21 un limite massimo di permanenza all’estero non superiore a due periodi di sei anni ciascuno; l’art. 37, invece, ha consentito al personale già in servizio di permanervi fino a nove anni scolastici nell’arco dell’intera carriera. Tale previsione normativa ha quindi sostituito la più favorevole disciplina prevista dall’art. 116 del CCNL 2006/2009, che consentiva tre periodi di servizio di cinque anni ciascuno.
La Corte ha quindi escluso che il successivo CCNL 2016/2018 potesse aver legittimamente richiamato il trattamento di miglior favore previsto dal CCNL precedente. L’art. 1, comma 10, del CCNL 2016/2018 si limita a richiamare le disposizioni contrattuali previgenti “in quanto compatibili” con le nuove norme e con le norme legislative. La materia della destinazione all’estero rientra tra quelle in cui la contrattazione collettiva è consentita solo nei limiti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001. Una eventuale clausola contrattuale di segno contrario sarebbe nulla per contrasto con norma imperativa di legge.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originaria domanda della docente, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio per la novità e la obiettiva difficoltà della questione.
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Nota della Redazione
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