Indennità premio di servizio: la retribuzione di posizione non rientra nella base di calcolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16389 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione dell’indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti locali, disciplinata dalla legge n. 152/1968, la base di calcolo è costituita esclusivamente dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, della legge n. 152/1968. Tale elencazione ha natura tassativa e la nozione di “stipendio o salario” ivi richiamata va interpretata in senso restrittivo, sicché da essa resta esclusa la retribuzione di posizione, ancorché corrisposta in maniera fissa e continuativa e destinata a remunerare lo svolgimento di funzioni direttive. La contrattazione collettiva non può ampliare il novero delle voci computabili, non potendo disporre o modificare i rapporti previdenziali, disciplinati da norme legali inderogabili. Il principio vale sia per i dirigenti sia per i dipendenti non dirigenti.
Il Fatto
Un funzionario direttivo del Comune di Furci Siculo, in servizio da epoca antecedente al 31.12.1995, agiva in giudizio per ottenere l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di fine servizio della retribuzione di posizione percepita in qualità di Responsabile di Area. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Messina, pur accertando che l’emolumento era stato corrisposto in maniera fissa e continuativa e conteggiato ai fini del trattamento pensionistico, ne escludeva il computo ai fini dell’indennità, richiamando l’interpretazione restrittiva dell’art. 11, comma 5, della legge n. 152/1968. Il lavoratore ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato il motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione degli artt. 4 e 11, comma 5, della legge n. 152/1968 e dell’art. 49, comma 1, lett. f), del CCNL Enti locali del 14.09.2000, il quale espressamente include la retribuzione di posizione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il ricorrente sosteneva che l’emolumento, remunerando lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative complesse, dovesse essere computato.
La Suprema Corte ha reputato il motivo infondato, ribadendo il principio, già affermato per i dirigenti, secondo cui agli effetti dell’indennità premio di servizio non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neppure quando integri una parte fissa e continuativa della retribuzione. La Corte ha precisato che la retribuzione contributiva si commisura solo agli emolumenti espressamente indicati dall’art. 11, comma 5, della legge n. 152/1968, la cui elencazione è tassativa ed impone una lettura restrittiva della nozione di stipendio, limitata alle componenti specificamente menzionate quali gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gli assegni in natura.
Il collegio ha esteso tale principio anche ai dipendenti non dirigenti, valorizzando il recente precedente della Cass. n. 9617/2025 e il consolidato orientamento della Sezione lavoro di cui alle pronunce ivi richiamate. Quanto all’inclusione operata dal CCNL del 14.09.2000, la Corte ha rilevato che i contratti collettivi, senza una specifica abilitazione legislativa, non possono modificare i rapporti previdenziali, distinti da quelli di lavoro e regolati da norme inderogabili.
Richiamato il disposto dell’art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge n. 335/1995, la Corte ha osservato che solo per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 i trattamenti di fine servizio sono regolati secondo l’art. 2120 cod. civ.. Per i dipendenti già in servizio al 31.12.1995, come il ricorrente, la contrattazione collettiva può definire solo le modalità applicative della nuova disciplina, senza incidere su singole voci retributive. L’inderogabilità della norma ha condotto al rigetto del ricorso, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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