L’annualità 2013 del personale scolastico è sterilizzata solo ai fini economici fino a recupero contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21059 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego scolastico, l’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010, come prorogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 122/2013, determina la sterilizzazione delle annualità 2010-2013 esclusivamente ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Tale effetto non si estende agli effetti giuridici dell’anzianità di servizio, che continuano a prodursi per tutti gli altri istituti, quali mobilità, selezioni interne e partecipazione a concorsi. Il recupero dell’annualità ai fini economici resta subordinato a un espresso intervento della contrattazione collettiva, condizionato dal preventivo reperimento delle risorse finanziarie.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze aveva accolto il gravame di un gruppo di dipendenti del settore scolastico, riconoscendo loro il diritto a vedersi computare l’anno di servizio 2013 ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo alla cessazione del blocco. Il giudice di secondo grado aveva condannato l’amministrazione a una nuova ricostruzione di carriera e al pagamento delle eventuali differenze retributive risultanti, da quantificare in separato giudizio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno impugnato la decisione con ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando i precedenti di cui alle pronunce n. 13618/2025, n. 13619/2025 e n. 20238/2025. Il Collegio ha rilevato che la disciplina dettata per il personale della scuola si distingue da quella prevista per le progressioni di carriera in senso proprio: per queste ultime il legislatore ha disposto il differimento degli effetti economici alle annualità successive al blocco, mentre per gli avanzamenti automatici stipendiali legati all’anzianità ha previsto la definitiva non utilità delle annualità interessate.
La differenza si giustifica per la natura stessa delle progressioni orizzontali e verticali, che, all’esito della riformulazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione anagrafica ma presuppongono procedure selettive o concorsuali. Le fasce stipendiali del personale scolastico, invece, costituiscono un meccanismo di avanzamento automatico che produce effetti esclusivamente economici, non assimilabile allo sviluppo professionale all’interno dell’area.
La Corte ha quindi chiarito che la sterilizzazione dell’annualità 2013, pur proiettandosi nel tempo, non determina un sacrificio ulteriore rispetto a quello richiesto dalla norma: il meccanismo di progressione riprende a decorrere dalla cessazione del blocco, con un mero ritardo nell’acquisizione della fascia superiore. Il pregiudizio economico resta così limitato alle annualità sterilizzate, ferma la possibilità di recupero da parte della contrattazione collettiva, intervenuta solo per gli anni 2011 e 2012 con i CCNL del 2013 e del 2014.
La pronuncia ha comunque precisato che la non utilità riguarda solo gli effetti economici e non incide su quelli giuridici dell’anzianità, che rilevano per la mobilità, le selezioni interne, l’individuazione delle posizioni eccedentarie e la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. In questa prospettiva, la Corte ha parzialmente rimeditato il precedente di cui alla pronuncia n. 16133/2024, limitatamente alla parte in cui aveva ritenuto l’annualità utilizzabile ai fini dell’avanzamento automatico anche in assenza di previsione contrattuale.
La causa, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, è stata decisa nel merito: la Corte ha dichiarato il diritto degli originari ricorrenti al riconoscimento dell’anzianità maturata nel 2013 ai soli fini giuridici e ha rigettato la domanda di pagamento delle differenze retributive. La complessità delle questioni trattate ha giustificato l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.
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Nota della Redazione
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