Licenziamento disciplinare, onere di censurare tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4942 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione si fonda su più rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la mancata impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio non censurata, o comunque per carenza di interesse. Anche laddove il motivo fosse accolto, la sentenza non potrebbe essere cassata, perché autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio non contestata. È inammissibile, inoltre, il motivo che denunci una motivazione illogica e contraddittoria senza veicolare la doglianza nei limiti del vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), cod. proc. civ., peraltro precluso dalla doppia conforme ai sensi dell’art. 360, pen. co., cod. proc. civ.
Il Fatto
Il lavoratore, già dipendente di una società, era stato licenziato nel luglio 2020 sulla base di una contestazione disciplinare che gli addebitava l’offesa alla capacità lavorativa di una collega, vessazioni quotidiane ai danni degli operai di una base militare e l’apposizione di firme apocrife sui fogli di presenza in uscita.
Il Tribunale di Napoli, nella fase sommaria introdotta dalla legge n. 92/2012, dichiarava inefficace il licenziamento e applicava la tutela dell’art. 18, co. 6, legge n. 300/1970, liquidando l’indennità risarcitoria. All’esito della fase a cognizione piena rigettava l’opposizione del lavoratore. La Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 18, co. 4, 5 e 6, legge n. 300/1970, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto nuova e inammissibile la deduzione circa la tutela applicabile in caso di genericità della contestazione disciplinare.
La Corte di legittimità ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la decisione impugnata si fonda su una autonoma ratio decidendi: la Corte d’appello ha ritenuto che la descrizione del fatto contestato — la firma in uscita apocrifa — fosse connotata da sufficiente specificità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la mancata specificazione delle circostanze temporali integra un motivo di illegittimità del licenziamento ai sensi del comma 6 dell’art. 18 della legge n. 300/1970, come affermato da Cass. n. 16896/2016.
Il Collegio ha ribadito che, quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che l’impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio non censurata (Cass. n. 13880/2020), o comunque per carenza di interesse. Anche se il motivo fosse accolto, la sentenza non potrebbe essere cassata, in quanto sostenuta autonomamente dall’altra ratio non censurata.
Il motivo è risultato inammissibile anche nella parte finale, dove il ricorrente denunciava una motivazione illogica e contraddittoria senza veicolare la doglianza nei rigorosi limiti del vizio previsto dall’art. 360, co. 1, n. 5), cod. proc. civ., nel caso precluso dalla doppia conforme.
Il secondo motivo, con cui si lamentava l’illegittimità della condanna al rimborso delle spese processuali, è stato dichiarato infondato: la Corte territoriale ha fatto esatta applicazione del principio di soccombenza, nell’osservanza dell’art. 91 cod. proc. civ. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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