La ripetibilità dell’indebito retributivo non è ostacolata dall’affidamento del dipendente pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4587 del 01.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ripetizione dell’indebito retributivo da parte della Pubblica Amministrazione non costituisce esercizio di potestà amministrativa, ma è atto di natura privatistica che risponde a un interesse pubblico. Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina sull’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e l’irrilevanza della buona fede e dell’affidamento del dipendente quale ostacolo alla ripetibilità delle somme. La tutela dell’affidamento legittimo è affidata alla categoria dell’inesigibilità radicata nell’art. 1175 c.c. e alla possibilità di agire in via risarcitoria per responsabilità precontrattuale nei confronti dell’ente erogatore.
Il Fatto
Un dipendente comunale, inquadrato come dirigente sulla base di atti successivamente annullati dalla Corte dei Conti, aveva proposto domanda di accertamento negativo della debenza delle somme richiestegli in restituzione dall’ente per il periodo successivo al marzo 1991. La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la sussistenza dell’indebito oggettivo e la sua ripetibilità, riducendo l’importo dovuto dal dipendente.
Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dei principi in materia di indebito oggettivo, di affidamento meritevole di tutela e di rilevanza dell’effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali, nonché l’erronea valutazione degli atti interruttivi della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’impostazione della Corte territoriale. In relazione al primo motivo, la Suprema Corte ha richiamato la propria giurisprudenza formatasi sull’art. 2033 c.c. all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 8/2023. Il Giudice delle leggi aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede l’irripetibilità dell’indebito retributivo percepito in buona fede, valorizzando il sistema di tutele dell’affidamento legittimo fondato sull’inesigibilità della prestazione ai sensi dell’art. 1175 c.c..
La Cassazione ha precisato che la ripetizione dell’indebito da parte dell’Amministrazione è un diritto-dovere che risponde a un interesse pubblico e che, pertanto, l’affidamento del dipendente e la sua buona fede non ne condizionano l’esercizio. La lesione dell’affidamento è bilanciata dalla possibilità per il percettore di agire in via risarcitoria nei confronti dell’ente per responsabilità precontrattuale, qualora ne ricorrano i presupposti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la rilevanza dell’esercizio di fatto di mansioni dirigenziali ai fini dell’applicazione dell’art. 2126 c.c., difettando l’inquadramento formale per l’assenza di posizioni dirigenziali in pianta organica. Trattandosi di accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, la valutazione è stata ritenuta incensurabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, concernente l’idoneità delle comunicazioni del febbraio/marzo 2001 a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, è stato dichiarato inammissibile perché volto a una mera rivalutazione del giudizio discrezionale della Corte territoriale circa l’apprezzamento degli atti interruttivi.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto del consolidamento dei principi affermati solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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