Ricorso inammissibile se i motivi non sono chiari e sintetici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5464 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. La disposizione si applica ai ricorsi notificati dopo l’entrata in vigore della riforma, in forza dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022. Non integra i requisiti minimi del motivo il ricorso che si risolve in una lunga chiosa alla sentenza impugnata, frammista di doglianze e considerazioni giuridiche, o che si limiti al mero elenco delle norme asseritamente violate senza confrontarsi con la ratio decidendi del giudice di appello.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto in giudizio l’I.N.P.S. chiedendo l’accertamento dell’illegittimità di due sanzioni disciplinari conservative, la declaratoria della natura vessatoria, mobbizzante e demansionante dell’assegnazione a un ufficio della sede provinciale, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande: legittima la prima sanzione, illegittima la seconda, infondata la domanda di mobbing, parzialmente fondata quella da demansionamento, con condanna dell’Istituto al pagamento di somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 908/2022, aveva rigettato il gravame. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria; l’Istituto previdenziale ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5), cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi e per motivazione apparente. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti.

Il Collegio ha osservato che il ricorso non specifica in modo chiaro e sintetico i motivi di critica vincolata, ma si risolve in una lunga chiosa alla sentenza territoriale e a quella di primo grado, frammista di doglianze e considerazioni giuridiche che non integrano i requisiti minimi del motivo. La ricorrente richiama documenti già prodotti, critica l’apprezzamento dei fatti compiuto dalla corte territoriale contrapponendovi il proprio, e lamenta in alcuni punti il difetto o l’apparenza della motivazione, in un coacervo inestricabile difforme dal tipo previsto dall’art. 366 cod. proc. civ.

Quanto alla pretesa violazione di norme di diritto, solo nella parte iniziale dello scritto viene prospettata la lesione degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ. e degli artt. da 72 a 77 disp. att. cod. proc. civ., senza confrontarsi con la ratio decidendi della corte territoriale, che in parte qua ha correttamente applicato le disposizioni sul mancato deposito, nel grado di appello, dei fascicoli di parte di primo grado, e senza esplicitare il motivo della doglianza, limitato al mero elenco delle norme asseritamente violate.

La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. operata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. L’anomalia denunciabile è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, esaurendosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile.

Nel caso concreto la motivazione della corte territoriale è risultata puntuale e articolata con specifico riferimento a ciascuno dei motivi di appello. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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