Licenziamento economico e ricerca di stagisti con le stesse mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5623 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la soppressione del posto di lavoro è un fatto, indissolubilmente legato alle circostanze del caso concreto, che può essere provato con ogni mezzo, anche mediante presunzioni. Il controllo sull’effettività e non pretestuosità della ragione addotta è demandato al giudice del merito e investe la quaestio facti, rispetto alla quale il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Non è necessario che il lavoratore licenziato sia sostituito da un neoassunto a tempo indeterminato: la ricerca di stagisti, a breve distanza dal recesso, per le medesime mansioni, integra un elemento presuntivo idoneo a dimostrare la permanenza della posizione nell’organico.

Il Fatto

La società datrice di lavoro ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in data 9.11.2021, alla lavoratrice addetta all’Ufficio Traffico, invocando la soppressione del suo posto di lavoro. La lavoratrice ha impugnato il recesso nel procedimento ex legge n. 92 del 2012.

Il giudice di primo grado ha ritenuto illegittimo il licenziamento. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione, valorizzando la ricerca di personale, formalmente a scopo di stage, effettuata dalla società a soli due mesi dal recesso, con destinazione a mansioni corrispondenti a quelle della lavoratrice. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ed è stata proposta la definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che, in tema di licenziamento economico, resta saldo il controllo giudiziale sulla effettività e non pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore, ma tale accertamento investe la quaestio facti ed è riservato al giudice del merito. Il sindacato di legittimità incontra il limite del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, e nella specie è precluso dalla ricorrenza di una doppia conforme. Ne consegue l’inammissibilità di ogni censura che, sotto veste di violazione di legge, miri a una diversa ricostruzione dei fatti, secondo quanto ribadito dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019, n. 33373 del 2019 e n. 25950 del 2020.

Nel merito la Corte respinge l’assunto secondo cui la soppressione sarebbe insussistente solo in caso di sostituzione con un lavoratore subordinato a tempo indeterminato neoassunto. La soppressione è un fatto, provabile con ogni mezzo, anche per presunzioni, e non si evince alcuna regola siffatta dall’art. 3 legge n. 604 del 1966. Parimenti inconferenti sono i richiami all’art. 2094 cod. civ. e all’art. 18 legge n. 196 del 1997: la sentenza impugnata non ha mai qualificato lo stage come rapporto di lavoro subordinato.

Quanto alle censure motivazionali, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 22232 del 2016: il vizio radicale di nullità ricorre solo per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile. Nel caso in esame il percorso argomentativo è percepibile, e l’insufficienza della motivazione o il dissenso del soccombente non integrano il vizio.

Le censure sugli artt. 2727 e 2729 cod. civ. sono inammissibili: spetta al giudice del merito selezionare gli elementi presuntivi e apprezzarne l’idoneità inferenziale secondo l’id quod plerumque accidit, riesaminabile solo per radicale illogicità. Il fatto noto valorizzato non è stata la sola ricerca di stagisti, ma la ricerca di persone da destinare a uno stage finalizzato all’assunzione con le stesse mansioni della lavoratrice.

Infine, sulla mancata ammissione delle prove e sull’omessa esibizione del LUL, la Corte ribadisce che il provvedimento istruttorio è censurabile solo per violazione di norme processuali o per vizio di motivazione, nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; il potere officioso ex artt. 210 e 421 cod. proc. civ. non sopperisce all’inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e versamento del contributo unificato; non si dispone la sanzione ex art. 96 cod. proc. civ., poiché l’esito non è conforme alla proposta di definizione anticipata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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