Distribuzione tra sezioni non è questione di competenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22366 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La distribuzione delle controversie tra il giudice del lavoro e gli altri giudici del settore civile del medesimo ufficio non integra una questione di competenza, ma attiene alla mera ripartizione interna degli affari. Ne consegue che una censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c. è inammissibile, non riferendosi alla violazione delle norme sulla competenza. Nel rito del lavoro, la parte che ha attivato il procedimento di reclutamento risponde degli atti della procedura selettiva, quand’anche compiuti da terzi, e la colpa è ravvisabile nell’essersi avvalsa di un giudizio di inidoneità senza attendere l’esito dell’impugnazione amministrativa.
Il Fatto
Un aspirante controllore del traffico aereo partecipava a una procedura selettiva indetta da una società per l’accesso a un corso di formazione finalizzato al reclutamento. Superate le due fasi selettive, veniva sottoposto a visita di idoneità presso il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti e giudicato inidoneo alle mansioni. Preso atto di quel giudizio, la società comunicava la mancata ammissione al corso.
Il candidato impugnava il giudizio innanzi alla Commissione medica d’appello, che lo dichiarava idoneo. Comunicato l’esito alla società, questa rispondeva che il corso era già avviato e che non erano previsti ulteriori corsi. Il lavoratore agiva quindi in giudizio per la condanna della società a garantirgli la formazione e, in subordine, per il risarcimento del danno da perdita di chance. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda; la Corte d’appello respingeva il gravame della società, che ricorreva per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 409 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per avere la Corte territoriale riconosciuto la competenza del giudice del lavoro. La Corte rileva che la società, costituendosi in primo grado, aveva eccepito soltanto l’incompetenza intesa come distribuzione delle cause tra le diverse sezioni del medesimo Tribunale, senza indicare un giudice diverso come competente.
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui la ripartizione delle controversie tra giudice del lavoro e altri giudici civili dello stesso ufficio non è qualificabile come questione di competenza. Il motivo, pertanto, non investe le norme sulla competenza ed è inammissibile.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La ricorrente attribuisce alla sentenza impugnata un’affermazione che non le appartiene: la Corte d’appello non ha escluso la colpa della società, ma l’ha individuata nell’essersi avvalsa del giudizio di inidoneità senza attendere l’esito dell’impugnazione amministrativa. Il profilo di censura che contesta tale accertamento si fonda su valutazioni di fatto, estranee al giudizio di legittimità.
Il terzo motivo è infondato: la motivazione non è lacunosa né contraddittoria, avendo la Corte distrettuale spiegato perché il servizio sanitario non fosse ausiliario della società e perché quest’ultima, avendo attivato la procedura nel proprio interesse, dovesse rispondere degli atti compiuti da terzi.
Il quarto motivo è complessivamente infondato: il primo fatto asseritamente omesso risulta considerato, mentre gli altri due costituiscono prospettazioni difensive e non fatti storici. Il quinto motivo è inammissibile, poiché la questione sul difetto di allegazione non era stata riproposta in appello e l’autonoma ratio decidendi sorregge la pronuncia. Il sesto motivo è infine inammissibile per genericità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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