Opposizione allo stato passivo, omessa pronuncia sul capo di domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 272 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata statuizione, nel dispositivo del provvedimento, su un determinato capo della domanda configura omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione desumersi dalle sole affermazioni contenute nella motivazione. Costituisce capo di domanda ogni richiesta diretta all’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene alla parte, con contenuto concreto e formulata in conclusione specifica. In tema di opposizione allo stato passivo, integra capo di domanda l’istanza di specificazione del titolo del credito da lavoro, quale presupposto del diritto del lavoratore al pagamento da parte del Fondo di Garanzia. Quanto alla prova, le CUD di provenienza non pubblica e prive di sottoscrizione, timbro o sigla non assolvono l’onere del datore di lavoro di dimostrare l’avvenuto pagamento del T.f.r..

Il Fatto

Il lavoratore aveva proposto, ai sensi dell’art. 98 l. fall., opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della società datrice, chiedendo l’ammissione del credito per retribuzioni e tredicesime nonché di quello ulteriore a titolo di T.f.r., che assumeva erroneamente risultato corrisposto per un errore materiale nella compilazione del CUD e della busta paga.

Il Tribunale di Tivoli, con decreto del 06.02.2019, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo idonee a provare il pagamento le buste paga sottoscritte o timbrate dal datore di lavoro e il CUD prodotto, senza istanze di rettifica, ed escludendo la possibilità di un ricalcolo del T.f.r. in mancanza del CCNL, con conseguente inammissibilità della C.t.u. e rinuncia alle istanze probatorie non reiterate all’udienza di conclusioni. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale pronunciato sulla richiesta di modifica dello stato passivo, in assenza di specificazione, nella somma ammessa a titolo di retribuzioni dell’anno 2015, dell’importo corrispondente alle ultime tre mensilità arretrate da settembre a novembre 2015.

Il motivo è stato ritenuto fondato. La mancata statuizione su un capo della domanda nel dispositivo configura il vizio di omessa pronuncia, denunciabile ex art. 112 c.p.c., non potendo l’esistenza della relativa decisione desumersi dalle sole affermazioni della motivazione, secondo il costante orientamento richiamato (Cass. n. 12084 del 2007; Cass. n. 9263 del 2017; Cass. n. 7653 del 2012; Cass. n. 28308 del 2017; Cass. n. 18797 del 2018).

Il lavoratore aveva espressamente formulato, nelle conclusioni, la domanda di ammissione del credito da rapporto di lavoro, con specificazione dell’importo delle ultime tre retribuzioni arretrate, e l’aveva ribadita in sede di opposizione. Il Tribunale, pur avendo ammesso il credito per retribuzioni e tredicesime, non si era pronunciato sul capo relativo alla specificazione del titolo. Detta indicazione non ha natura meramente argomentativa: costituisce presupposto costitutivo del diritto del lavoratore al pagamento da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. a) d.lgs. 80/1992, conseguibile ai sensi degli artt. 2, terzo comma d.lgs. cit. e 2, secondo comma legge n. 297/1982.

Anche il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c., è stato accolto. La Corte ha richiamato il principio per cui integrano i requisiti di prova documentale i modelli CUD di provenienza pubblica (Cass. n. 10041 del 2017) e che la sottoscrizione del dipendente sui documenti fiscali costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti (Cass. n. 245 del 2006; Cass. n. 21699 del 2018). Le copie delle buste paga munite di firma, sigla o timbro datoriale hanno piena efficacia probatoria, ferma la facoltà del curatore di contestarne le risultanze (Cass. n. 18169 del 2019; Cass. n. 1649 del 2022); la sottoscrizione “per ricevuta” del lavoratore non implica in modo univoco l’intervenuto pagamento (Cass. n. 17413 del 2015). Il fatto costitutivo del credito per T.f.r. resta a carico del lavoratore e il fatto estintivo del pagamento a carico del datore di lavoro: nel caso di specie non dimostrato, per la provenienza non pubblica del CUD e per l’assenza di sottoscrizione, timbro o sigla nel CUD e nelle buste paga.

Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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