Illegittimità del termine valutata sulla serie complessiva dei contratti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11931 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto a tempo determinato, la verifica della sussistenza del requisito della temporaneità che giustifica l’apposizione del termine non può essere limitata all’ultimo rapporto stipulato tra le parti, ma deve essere condotta alla luce dell’esame complessivo della serie di contratti a termine succedutisi nel tempo. L’accertamento del carattere temporaneo dell’attività svolta dal lavoratore, in quanto correlato alla specificità del settore produttivo e alla fluttuazione delle commesse, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non contraddittoria. Non è altresì ammissibile la censura di contraddittorietà o insufficienza della motivazione della sentenza di merito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, atteso che tale vizio può essere dedotto solo quando la motivazione sia del tutto carente o incomprensibile.
Il Fatto
Un lavoratore, adibito a mansioni di operaio presso una conceria, aveva stipulato una serie di contratti a tempo determinato dal 2011 al 2015. A seguito dell’impugnazione dell’ultimo contratto, il giudice di merito ne aveva accertato la legittimità, ritenendo che il requisito della temporaneità fosse integrato dalla natura stagionale del bene prodotto e dalla variabilità delle commesse.
La Corte d’appello di Brescia, in sede di rinvio, aveva confermato tale conclusione, valorizzando il carattere stagionale della produzione e l’andamento fluttuante degli ordinativi. Avverso tale sentenza, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per la presunta contraddittorietà tra l’accertata temporaneità dell’attività e la distribuzione dei periodi di assunzione su tutti i mesi dell’anno.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente ricostruito l’ambito del giudizio di rinvio, affermando che il giudice era chiamato a valutare la legittimità del termine apposto all’ultimo contratto, tenendo conto della successione complessiva dei rapporti intercorsi tra le parti. Tale valutazione, ha precisato la Corte, non poteva prescindere dalla considerazione del dato fattuale rappresentato dalla serie di contratti a termine susseguitisi dal 2011 al 2015, al fine di accertare se l’attività svolta dal lavoratore potesse ragionevolmente qualificarsi come temporanea o se, al contrario, si fosse in presenza di un ricorso abusivo allo strumento del termine, con conseguente elusione dei principi sanciti dalla direttiva 1999/70/CE.
La Corte ha quindi esaminato l’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, evidenziando come quest’ultima avesse basato il proprio convincimento su un duplice accertamento di fatto. Da un lato, aveva rilevato che il bene prodotto dall’impresa, un articolo stagionale destinato alla realizzazione di capi di moda invernali, presentava un carattere tipicamente stagionale. Dall’altro lato, aveva accertato che la produzione aziendale era caratterizzata dalla ricezione di commesse variabili nel corso dell’anno, con un andamento fluttuante nel tempo delle richieste da parte del committente.
Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il requisito della temporaneità. La Cassazione ha giudicato tale apprezzamento come un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da una motivazione che indicava chiaramente i criteri logici del percorso argomentativo. La Corte ha pertanto escluso la sussistenza del vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., il quale ricorre solo quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio o alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. Sul punto è stato richiamato il precedente di Cass. n. 3819/2020.
La Corte ha infine rimarcato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione (cfr. Cass. n. 23940 del 2017). Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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Nota della Redazione
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