Previdenza privatizzata, trattamenti ante 2007 e principio del pro rata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10953 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per i trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, maturati prima del 1° gennaio 2007, il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995. Non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata conseguente alla riformulazione disposta dall’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006, come interpretata dall’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013. Il motivo di ricorso che riproponga la tesi contraria, in assenza di argomenti idonei a mutare l’indirizzo consolidato, è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. Non sussiste contraddizione insanabile tra motivazione e dispositivo quando il motivo d’appello risulti implicitamente rigettato dal giudice del merito.
Il Fatto
La vicenda riguarda un professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, che aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’incisione sulla quota A del proprio trattamento pensionistico, calcolata con metodo retributivo e maturata prima del 2007, per effetto del regolamento della Cassa approvato il 14.7.2004. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 688/2023, aveva confermato la pronuncia, ravvisando la violazione del principio del pro rata.
La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria. Il professionista ha resistito con controricorso. La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile, per i trattamenti maturati prima del 2007, l’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 nella formulazione originaria, anteriore alla novella del 2006, che ammetteva la legittimità dei provvedimenti dell’ente adottati prima dell’1.1.2007 diretti ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3, comma 12, legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 e dell’art. 10, comma 1, del regolamento approvato con decreto ministeriale 14 luglio 2004, oltre che degli artt. 2, 3 e 38 Cost., sostenendo l’insussistenza della violazione del principio del pro rata in caso di applicazione del regolamento stesso.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il costante orientamento espresso sulla materia. Ha ribadito che per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento resta il regime originario dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 e che non si applicano le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti degli enti anteriori all’attenuazione del principio del pro rata.
Il Collegio ha richiamato a sostegno Cass., Sez. Un., n. 17742/2015, Cass. n. 31454/2021, Cass. n. 23577/2024 e Cass. n. 2687/2025. Né il ricorso né la memoria depositata hanno prospettato argomenti idonei a determinare un mutamento di indirizzo.
Il secondo motivo, con cui si deduceva nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo ex artt. 156 e 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è stato giudicato infondato. La Corte ha escluso la dedotta contraddizione, osservando che il motivo d’appello che si assumeva non esaminato era stato invece implicitamente rigettato, essendone dato conto nella sentenza impugnata, con la conseguenza che il dispositivo di rigetto include tutti i motivi enunciati e respinti.
Il ricorso è stato dunque rigettato. Non è seguita condanna alle spese per il professionista, essendo tardivo il deposito del controricorso. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte ha applicato l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da Cass. Sez. Un. n. 27195 e n. 27433 del 2023 e da Cass. n. 27947/2023.
Nota della Redazione
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