Riduzione dei compensi oltre il limite legale: illegittima nella liquidazione delle spese di lite (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18569 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese di lite, l’art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55/2014 introduce un limite invalicabile alla riduzione dei valori medi ivi previsti: il compenso non può essere ridotto in misura superiore al 50%. Ne consegue che la liquidazione di un importo complessivo inferiore alla soglia minima così determinata è illegittima, a prescrizione dalla circostanza che la riduzione sia operata direttamente o sia l’effetto di una parziale compensazione delle spese. In tale evenienza, la Corte di cassazione, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., provvede a rideterminare l’importo dei compensi nella misura minima inderogabile.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva condannato l’INPS a rifondere un terzo delle spese del giudizio di merito, liquidate per l’intero in un importo ridotto, compensando i residui due terzi. Il giudice di merito aveva fondato la parziale compensazione sulla cessazione della materia del contendere e sulla tardiva segnalazione dell’avvenuto pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola.
Il lavoratore deduceva, con il primo mezzo, la violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione alla compensazione; con il secondo, la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 4 del d.m. n. 55/2014, per essere stati liquidati compensi inferiori ai minimi inderogabili.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi: la prima relativa all’esiguo lasso di tempo intercorso tra la notifica del ricorso e l’erogazione della prestazione; la seconda incentrata sulla mancata sollecita segnalazione dell’esito satisfattivo. Il ricorrente ha incentrato le proprie censure solo sulla prima, senza confutare efficacemente la seconda e senza offrire elementi idonei a superare la valutazione del contegno processuale compiuta dai giudici di merito.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha premesso che la controversia, concernente l’indennità di disoccupazione agricola, rientra nello scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00 della tabella 4 allegata al d.m. n. 55/2014, relativa alle cause previdenziali. I valori medi per tale scaglione ammontano a Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e di trattazione e Euro 2.021,00 per la fase decisionale, per un totale di Euro 5.391,00.
richiamando il disposto dell’art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55/2014, la Corte ha evidenziato che la riduzione dei valori medi non può eccedere il 50%, con la conseguenza che il compenso minimo liquidabile non poteva essere inferiore a Euro 2.695,50. La liquidazione per l’intero di Euro 2.540,00, ancorché operata al lordo della compensazione, risultava quindi inferiore alla soglia minima inderogabile e, come tale, illegittima.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, liquidando i compensi in Euro 2.695,50, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori, confermando la compensazione per due terzi e condannando l’INPS alla rifusione del residuo terzo, con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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