Indebito previdenziale: la mancata comunicazione del reddito da lavoro al pensionato configura dolo ostativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19099 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La non ripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: il pagamento in base a formale e definitivo provvedimento; la comunicazione del provvedimento all’interessato; l’errore imputabile all’ente erogatore; l’insussistenza del dolo dell’interessato. È equiparato al dolo quoad effectum l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall’ente. La mancata comunicazione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, in costanza di pensione, integra un dolo negativo, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento, essendo sufficiente la consapevolezza dell’insussistenza del diritto. Ne consegue l’operatività della regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c..
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di un istituto di credito, presentava domanda di pensione di anzianità e, il giorno successivo, veniva nuovamente assunto dalla medesima banca, senza comunicare all’INPS la nuova instaurazione del rapporto di lavoro. L’ente previdenziale iniziava a erogare il trattamento pensionistico, che proseguiva fino al 2018, quando il pensionato chiedeva l’adeguamento della pensione per il reddito percepito. L’INPS, accertato l’indebito, ne richiedeva la restituzione. Il lavoratore proponeva opposizione, rigettata sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello di Milano.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel confermare la sentenza impugnata, chiarisce che l’omessa comunicazione di un’attività lavorativa, incompatibile con il percepimento della pensione di anzianità, integra gli estremi del dolo negativo. Il silenzio serbato da chi ha l’obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività si traduce nella consapevolezza dell’insussistenza del diritto, rendendo così applicabile la regola della ripetibilità dell’indebito.
La Corte esclude che la conoscibilità della situazione lavorativa da parte dell’INPS, tramite l’invio del modello UNILAV da parte del datore di lavoro, possa configurare un errore imputabile all’ente. La norma, richiedendo l’obbligo di informazione su fatti “non già conosciuti”, esclude la rilevanza di una mera conoscibilità, considerata l’impossibilità per l’ente di attivarsi per acquisire la situazione personale di milioni di pensionati senza la loro collaborazione attiva.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte dichiara inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo, in quanto diretta a sovvertire la valutazione di merito che ha ritenuto la circostanza priva di valenza decisiva, in un inquadramento complessivo e coerente di tutti gli elementi acquisiti.
Quanto alla decadenza disciplinata dall’art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991, la Corte ne esclude l’operatività nel caso di specie. Tale disciplina concerne la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, che incide su variazioni di reddito, mentre nel caso in esame l’accertamento riguarda la sovrapposizione, dal 2012 al 2018, del trattamento pensionistico e di quello reddituale, taciuta dal pensionato. La mancanza di comunicazione dei dati reddituali ha reso inoperativa la decorrenza del termine annuale di recupero.
La Corte, infine, ribadisce che la sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c. opera quando la condotta del debitore comporti per il creditore un’impossibilità di agire non sormontabile con gli ordinari controlli. Nel caso di specie, il dolo del pensionato ha occultato la circostanza rilevante, impedendo all’Istituto di avvedersi dell’errore fino alla richiesta di supplemento presentata nel 2018.
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Nota della Redazione
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