Ottemperanza sul bonus docenti: termine di sessanta giorni e commissario ad acta (TAR Campania n. 986 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ovvero la mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, disponendo contestualmente la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è liquidato con decreto collegiale successivo, e la relativa parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di legge decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, ha agito in via di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con emissione di due buoni elettronici di importo pari a € 500,00 ciascuno.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 22.12.2023 e non è stata impugnata. Di fronte alla persistente inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per provvedere, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. In particolare, la mancata impugnazione della sentenza risulta attestata da apposita certificazione di cancelleria, mentre è maturato inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni per il puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Il Collegio ha precisato che il termine decorre dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione.
Quanto al commissario, il Tribunale ha chiarito che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa. Il compenso è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento agli artt. 55 e 56 per l’utilizzo del mezzo proprio e per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico.
La parcella deve essere presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve effettuare il deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura PAT, nel relativo fascicolo telematico, utilizzando l’apposito modulo.
Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi al decreto, sono state liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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